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Legge

LEGGE 15 febbraio 2016, n. 20

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

Normativa italiana16G00028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica dell'art.4 della L. 165/2004 per promuovere la parità di genere nelle candidature per i consigli regionali. Stabilisce che in liste con preferenze lo stesso sesso non può superare il 60% e vanno consentite almeno due preferenze, di cui una riservata a sesso diverso (le preferenze successive alla prima sono annullate se non rispettato); in liste bloccate obbligo di alternanza per rispettare il 60%; nei collegi uninominali equilibrio fra candidature con lo stesso simbolo. Entrata in vigore: il giorno successivo alla pubblicazione (2016). Non è prevista scadenza temporale.

Quote di genere per le candidature alle elezioni dei consigli regionali

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