Risposta n. 386 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene che, essendo i redditi sottoposti a ritenute e contribuzioni in Bulgaria e corrisposti da un datore di lavoro bulgaro, siano imponibili in Bulgaria ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione e pertanto non debbano essere dichiarati in Italia
Trattamento fiscale ai sensi dell'art. 13 della Convenzione Italia-Bulgaria dei redditi percepiti da lavoratori fiscalmente residenti in Italia da società stabilita in Bulgaria per prestazioni rese ad aziende italiane
Il quesito
Se i lavoratori residenti in Italia, assunti in Bulgaria da una società bulgara e distaccati in somministrazione presso aziende italiane, devono dichiarare e tassare in Italia i redditi percepiti tenuto conto della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Bulgaria
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva che, presupposta la residenza fiscale in Italia dei lavoratori, la regola convenzionale prevede tassazione esclusiva nello Stato di residenza salvo che l'attività sia svolta nell'altro Stato. Se i lavoratori operano presso sedi italiane la tassazione è esclusiva in Italia e eventuali ritenute bulgare sarebbero illegittime. Se operano presso sedi in Bulgaria (o parte dell'attività in Bulgaria) si configura tassazione concorrente: i redditi devono comunque essere dichiarati in Italia e la doppia imposizione si risolve con il credito per imposte estere ai sensi della Convenzione e dell'art.165 del TUIR. Inoltre l'accertamento della effettiva residenza fiscale non rientra nell'oggetto dell'interpello
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