Salta al contenuto
Determinazione

Determinazione AGID n. 214/2021 del 11/12/2020

Determinazione n.214/2021 del 28 febbraio 2021 - Approvazione della Trattazione n. 268/2020 e Comunicazione n. 268/2020 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 268/2020, prot. n. 15861 dell’11/12/2020

AgID214/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Si tratta di una determinazione di natura amministrativa interna di AGID, con cui il Direttore Generale approva la trattazione e la comunicazione di archiviazione relative alla segnalazione n. 268/2020 al Difensore civico per il digitale. La vicenda riguarda il reclamo contro la Procura della Repubblica di Messina per il rifiuto di ricevere denunce/querele via PEC. L’istruttoria conclude che, nel processo penale, allo stato non è consentito ai privati l’invio di tali atti tramite PEC e che non vi è quindi violazione del CAD o di altre norme sulla digitalizzazione.

Approvazione dell’archiviazione della segnalazione n. 268/2020 al Difensore civico per il digitale sulla mancata ricezione via PEC di denunce/querele da parte della Procura di Messina

Approvazione dell’archiviazione della segnalazione n. 268/2020

La determinazione è un atto amministrativo-gestionale di AGID, non regolatorio, con cui il Direttore Generale approva la trattazione e la comunicazione di archiviazione predisposte dall’Ufficio del Difensore civico per il digitale. L’oggetto è la segnalazione contro la Procura della Repubblica di Messina per il rifiuto di ricevere denunce/querele trasmesse via PEC da un privato.

Contesto della segnalazione

Il segnalante lamentava che la Procura non accettasse atti inviati per posta elettronica certificata e sottoscritti con firma autografa, richiedendo invece autentica della firma da parte di un difensore e la presentazione fisica in ufficio. La questione è stata qualificata come tema di comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.

Esito dell’istruttoria

L’Ufficio del Difensore civico per il digitale ha esaminato il caso alla luce:

  • dell’articolo 2, comma 6, del CAD, che fa salvo quanto disposto dalle norme speciali sul processo telematico;
  • delle circolari e dei provvedimenti del Ministero della Giustizia in materia di processo penale telematico;
  • della giurisprudenza di legittimità richiamata nella trattazione;
  • del parere dell’Ufficio Legislativo del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione richiamato nella documentazione.

Dall’istruttoria emerge che, nel procedimento penale, la PEC è attualmente utilizzabile per le comunicazioni di cancelleria nei casi previsti, ma non come canale generalizzato di invio di denunce, querele, istanze o altre comunicazioni da parte dei privati alle Procure della Repubblica.

Valutazione finale e dispositivo

In base a tale quadro, il diniego opposto dalla Procura di Messina è stato ritenuto coerente con l’orientamento normativo e giurisprudenziale vigente. Ne deriva che non sono state ravvisate violazioni del CAD o di altre norme sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. La determinazione approva quindi la trattazione e la comunicazione di archiviazione della segnalazione, con comunicazione dell’esito al segnalante.

Punti principali

Oggetto della determinazione

Il provvedimento approva la Trattazione n. 268/2020 e la conseguente Comunicazione di archiviazione relative alla segnalazione al Difensore civico per il digitale, confermando l’esito di infondatezza del reclamo.

Esito istruttorio sulla segnalazione

L’istruttoria, svolta dall’Ufficio del Difensore civico per il digitale, ha esaminato il caso della Procura di Messina che non accettava denunce/querele trasmesse via PEC da privati. Alla luce della normativa processuale, dei provvedimenti ministeriali e della giurisprudenza richiamata, è stato ritenuto che tale trasmissione non sia ammessa nel procedimento penale.

Conseguenza amministrativa

Poiché non risultano violazioni del CAD né di altre norme in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, viene disposta l’archiviazione della segnalazione e la relativa comunicazione al segnalante.

Come è indicizzato

Materiedifensore civico per il digitalesegnalazioni e archiviazionecomunicazione mediante tecnologie dell'informazioneprocesso penale telematicocittadinanza digitale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AgID, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.