Determinazione AGID n. 214/2021 del 11/12/2020
Determinazione n.214/2021 del 28 febbraio 2021 - Approvazione della Trattazione n. 268/2020 e Comunicazione n. 268/2020 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 268/2020, prot. n. 15861 dell’11/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi tratta di una determinazione di natura amministrativa interna di AGID, con cui il Direttore Generale approva la trattazione e la comunicazione di archiviazione relative alla segnalazione n. 268/2020 al Difensore civico per il digitale. La vicenda riguarda il reclamo contro la Procura della Repubblica di Messina per il rifiuto di ricevere denunce/querele via PEC. L’istruttoria conclude che, nel processo penale, allo stato non è consentito ai privati l’invio di tali atti tramite PEC e che non vi è quindi violazione del CAD o di altre norme sulla digitalizzazione.
Approvazione dell’archiviazione della segnalazione n. 268/2020 al Difensore civico per il digitale sulla mancata ricezione via PEC di denunce/querele da parte della Procura di Messina
Approvazione dell’archiviazione della segnalazione n. 268/2020
La determinazione è un atto amministrativo-gestionale di AGID, non regolatorio, con cui il Direttore Generale approva la trattazione e la comunicazione di archiviazione predisposte dall’Ufficio del Difensore civico per il digitale. L’oggetto è la segnalazione contro la Procura della Repubblica di Messina per il rifiuto di ricevere denunce/querele trasmesse via PEC da un privato.
Contesto della segnalazione
Il segnalante lamentava che la Procura non accettasse atti inviati per posta elettronica certificata e sottoscritti con firma autografa, richiedendo invece autentica della firma da parte di un difensore e la presentazione fisica in ufficio. La questione è stata qualificata come tema di comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.
Esito dell’istruttoria
L’Ufficio del Difensore civico per il digitale ha esaminato il caso alla luce:
- dell’articolo 2, comma 6, del CAD, che fa salvo quanto disposto dalle norme speciali sul processo telematico;
- delle circolari e dei provvedimenti del Ministero della Giustizia in materia di processo penale telematico;
- della giurisprudenza di legittimità richiamata nella trattazione;
- del parere dell’Ufficio Legislativo del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione richiamato nella documentazione.
Dall’istruttoria emerge che, nel procedimento penale, la PEC è attualmente utilizzabile per le comunicazioni di cancelleria nei casi previsti, ma non come canale generalizzato di invio di denunce, querele, istanze o altre comunicazioni da parte dei privati alle Procure della Repubblica.
Valutazione finale e dispositivo
In base a tale quadro, il diniego opposto dalla Procura di Messina è stato ritenuto coerente con l’orientamento normativo e giurisprudenziale vigente. Ne deriva che non sono state ravvisate violazioni del CAD o di altre norme sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. La determinazione approva quindi la trattazione e la comunicazione di archiviazione della segnalazione, con comunicazione dell’esito al segnalante.
Punti principali
Oggetto della determinazione
Il provvedimento approva la Trattazione n. 268/2020 e la conseguente Comunicazione di archiviazione relative alla segnalazione al Difensore civico per il digitale, confermando l’esito di infondatezza del reclamo.
Esito istruttorio sulla segnalazione
L’istruttoria, svolta dall’Ufficio del Difensore civico per il digitale, ha esaminato il caso della Procura di Messina che non accettava denunce/querele trasmesse via PEC da privati. Alla luce della normativa processuale, dei provvedimenti ministeriali e della giurisprudenza richiamata, è stato ritenuto che tale trasmissione non sia ammessa nel procedimento penale.
Conseguenza amministrativa
Poiché non risultano violazioni del CAD né di altre norme in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, viene disposta l’archiviazione della segnalazione e la relativa comunicazione al segnalante.
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