Risposta n. 387 del 1/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che il credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata dal curatore fallimentare sia effettivamente esistente e utilizzabile in compensazione verticale con l'IVA dovuta per le vendite effettuate nella procedura esecutiva; pertanto intende rimettere a [BETA] l'importo dell'IVA compensata in base agli F24 quietanzati, salvo diverso provvedimento dell'Agenzia o eventuale fermo amministrativo.
Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pignoramento immobiliare e assolvimento degli obblighi IVA
Il quesito
Se, nel caso in cui il debitore esecutato abbia compensato l'IVA dovuta sulle vendite immobiliari con un credito IVA emerso da precedente dichiarazione, gli adempimenti IVA possano considerarsi correttamente assolti e se il professionista delegato sia legittimato a riversare al debitore l'imposta incassata; nonché se fosse necessario il visto di conformità e se l'esistenza di debiti erariali impedisca la compensazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che il professionista delegato è l'obbligato agli adempimenti IVA e agisce in nome e per conto del contribuente, ma il debitore collaborativo può effettuare i versamenti e compensazioni ordinari. Conferma che la compensazione verticale (IVA su IVA) non richiede il visto di conformità e che i limiti di cui all'art. 31 DL 78/2010 si applicano solo alla compensazione orizzontale; quindi, se verificata la correttezza della compensazione tramite F24, la restituzione dell'IVA al debitore esecutato è legittima.
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