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Legge

L.R. Toscana 42/2017

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 42/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il subentro gratuito della Regione Toscana nei beni immobili, mobili e nei rapporti della Provincia di Lucca connessi alle funzioni trasferite, regola l’uso temporaneo degli immobili e il rimborso delle spese fino ai passaggi formali, chiude alcuni rapporti pregressi e modifica la l.r. 22/2015 su personale e procedure. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione, con effetti e decorrenze differenziati per singoli beni.

Successione della Regione Toscana nei beni e rapporti della Provincia di Lucca e chiusura del riordino delle funzioni provinciali

Successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca

La legge disciplina, nel territorio della Regione Toscana, il subentro della Regione nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca connessi al riordino delle funzioni provinciali. Il provvedimento completa il processo di riordino già avviato dalla l.r. 22/2015 e integrato dalla l.r. 16/2017, definendo trasferimenti, uso temporaneo dei beni, regolazione dei rapporti pendenti e alcune modifiche alla disciplina generale del riordino.

Ambito della successione e beni immobili

La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili della Provincia di Lucca individuati nell’allegato A. Il trasferimento è gratuito e decorre, in via generale, dalla data di entrata in vigore della legge, salvo diverse decorrenze espressamente previste per i singoli immobili nell’allegato.

Per la trascrizione immobiliare, costituisce titolo il provvedimento amministrativo regionale che approva il verbale di consegna sottoscritto dalla Provincia e dall’ufficio regionale competente in materia di patrimonio. Se l’immobile risulta ancora intestato alla Regione per mancato completamento di precedenti formalità pubblicitarie, non si procede a nuova trascrizione.

Fino alla trascrizione della proprietà in capo alla Regione:

  • la Provincia continua a gestire l’immobile;
  • la Regione rimborsa le spese secondo le modalità richiamate dalla l.r. 22/2015.

Cessione in uso per funzioni e gestione transitoria degli immobili

Per gli immobili indicati nell’allegato A le parti devono stipulare atti di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito, con le specifiche previste per ciascun bene. Gli atti devono essere corredati da planimetrie e, se esistenti, dai regolamenti condominiali.

In attesa della cessione in uso:

  • la Provincia continua a gestire il bene;
  • la Regione sostiene le spese con le modalità previste dalla l.r. 22/2015;
  • resta fermo l’immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione.

L’allegato A disciplina anche il rapporto relativo a un immobile che resta in locazione alla Provincia e che è utilizzato dalla Regione fino a diversa collocazione logistica del personale regionale.

Caselli idraulici, vincoli e beni non trasferiti

Con la data di entrata in vigore della legge si risolvono i rapporti derivanti dagli atti di assegnazione ad uso abitativo dei caselli idraulici indicati nell’allegato A. Per tali rapporti si applicano le regole richiamate dalla l.r. 16/2017, con estensione del riferimento agli allegati di quest’ultima anche all’allegato A della presente legge.

Per i beni immobili che non rientrano tra quelli trasferiti si applicano le disposizioni della l.r. 16/2017 richiamate dalla legge; la cessazione dei vincoli è subordinata alla stipulazione di tutti gli atti di cessione in uso previsti, salvo rinuncia della Regione.

Il trasferimento dei canali irrigui della Provincia di Lucca è demandato alle disposizioni della l.r. 16/2017.

Beni mobili

La Regione subentra nella proprietà dei beni mobili ricompresi negli allegati B e C dalla data stabilita nella parte terza dell’allegato A. L’acquisizione al patrimonio regionale avviene con la sottoscrizione del verbale di consegna.

Se alla data del verbale un bene mobile risulta mancante, non più funzionante o non funzionale alle esigenze regionali, esso non viene trasferito e resta alla Provincia, anche se indicato negli elenchi ricognitivi.

Se al momento del trasferimento di un casello idraulico vi sono ulteriori beni mobili presenti nel casello e non già elencati, il passaggio alla Regione avviene direttamente con verbale di consegna. Il carico e scarico patrimoniale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale.

Rapporti attivi e passivi

La Regione succede nei rapporti attivi e passivi connessi alle funzioni trasferite, nei limiti e alle condizioni specificati nell’allegato A.

I rapporti che, pur riferiti a funzioni trasferite, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e dell’articolo 11 bis della l.r. 22/2015 restano alla Provincia fino alla loro estinzione.

Interventi di chiusura del riordino e disciplina transitoria

La legge contiene ulteriori disposizioni per la conclusione del processo di riordino delle funzioni provinciali. In particolare, per i beni mobili ricompresi negli allegati relativi al personale e ai trasferimenti conseguenti alla l.r. 22/2015, se alla data del verbale di consegna emergono ulteriori beni da trasferire, il passaggio di proprietà alla Regione avviene direttamente con il verbale stesso.

Modifiche alla l.r. 22/2015: interpretazione autentica, procedimenti e personale

La legge interviene sulla l.r. 22/2015 in più punti.

In via di interpretazione autentica, dalle funzioni di caccia e pesca trasferite alla Regione sono escluse le funzioni e i compiti amministrativi previsti dall’articolo 163, comma 3, lettere a) e b), del d.lgs. 112/1998.

Vengono inoltre aggiornate le disposizioni su specifiche funzioni e procedimenti, tra cui:

  • la disciplina relativa a difesa del suolo e viabilità regionale;
  • la possibilità di utilizzo di strumenti collegati alla realizzazione di opere di interesse strategico previste dalla l.r. 35/2011.

Sulle deroghe al subentro nei procedimenti e nei rapporti, il decreto di nomina del commissario può prevedere l’assegnazione di personale in avvalimento a supporto delle attività commissariali.

Risorse per il personale e regole sui locali e sui beni strumentali

La legge modifica anche la disciplina dell’attribuzione delle risorse regionali al personale trasferito. Le risorse sono attribuite:

  • fino all’anno 2017, a condizione che il personale continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;
  • dal 2018, a titolo di contributo per l’esercizio delle funzioni nella stessa misura dell’anno 2017, con riduzione proporzionale in caso di diminuzione;
  • secondo i medesimi criteri anche per le funzioni rimaste in capo alla Città metropolitana di Firenze per effetto dell’articolo 5, comma 8, della l.r. 22/2015.

Se non sono stati ancora stipulati l’accordo di trasferimento dei beni e delle risorse strumentali o intese preliminari, la Provincia deve comunicare entro 15 giorni all’ente subentrante i locali e i beni mobili e strumentali messi a disposizione a titolo gratuito. L’ente subentrante ha 60 giorni per trasferire il personale nei locali indicati e deve darne comunicazione almeno 7 giorni prima; la Provincia deve predisporre i locali con i beni necessari entro la data prevista. Il mancato rispetto di tali termini comporta rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all’uso gratuito dei locali, con obbligo per l’ente subentrante di provvedere autonomamente.

Ulteriore personale trasferibile entro il 31 ottobre 2017

Entro il 31 ottobre 2017 la Giunta regionale poteva trasferire ulteriori unità di personale a tempo indeterminato, anche dirigenziale, per le funzioni trasferite o per funzioni di supporto, in presenza di effettive esigenze organizzative. Le esigenze dovevano essere previamente definite dalla Giunta, e il trasferimento doveva avvenire tramite accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta, secondo procedure analoghe a quelle degli accordi integrativi previsti dalla l.r. 22/2015.

Il personale poteva essere trasferito anche se non aveva svolto la funzione alla data di entrata in vigore della l. 56/2014. Ai trasferimenti si applicavano le regole della l.r. 22/2015 richiamate dalla legge, nei limiti della capacità assunzionale derivante dal riordino e delle risorse individuate dalla l.r. 70/2015, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. La deliberazione di formalizzazione dell’accordo fissava anche la data del trasferimento e aggiornava l’allegato D della l.r. 70/2015 per il costo del personale.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione delle disposizioni su immobili e beni mobili è autorizzata una spesa di:

  • 212.550 euro per il 2017;
  • 211.350 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

La copertura è posta a carico di stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2017-2019 per servizi istituzionali, gestione economico-finanziaria e ufficio tecnico. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Le singole disposizioni prevedono, tuttavia, decorrenze specifiche per determinati beni e rapporti, come indicato negli allegati.

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