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Ordinanza

Ordinanza del 12/10/2020 n. 21999 - Corte di Cassazione

IVA - Rimborso - Fallimento - Nota di variazione emessa prima della chiusura del fallimento - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA a favore della società creditrice anche se la nota di variazione in diminuzione era stata emessa prima della chiusura della procedura fallimentare del debitore. Il diritto non nasce con la formale emissione della nota, ma con la definitiva e certa inesigibilità del credito, comprovata dalla chiusura del fallimento; l'istanza di rimborso è stata proposta dopo tale evento, pertanto l'anticipata emissione della variazione è mera irregolarità e non preclude il recupero dell'imposta. Sentenza accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio (euro 5.600 più euro 200) e compensa le spese dei gradi di merito.

IVA - Rimborso per inesigibilità del credito in caso di fallimento; nota di variazione emessa prima della chiusura del fallimento

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