LEGGE 21 dicembre 1999, n. 497
Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge speciale che dispone l'erogazione di indennizzi ai deceduti e ai superstiti dell'incidente della funivia del Cermis (3 feb. 1998) con importo massimo di lire 3,8 miliardi per beneficiario e copertura complessiva prevista (anno 2000) fino a lire 76 miliardi. Prevede nomina di un Commissario straordinario per accertamento, liquidazione e pagamento entro termini prefissati, possibilità di definizione transattiva delle controversie, esenzioni fiscali e subentro dello Stato nei diritti dei beneficiari. Applicazione limitata al caso specifico indicato.
Indennizzi per vittime funivia Cermis (3/2/1998)
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