LEGGE 8 agosto 2025, n. 122
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica i limiti relativi ai consiglieri e agli assessori regionali, esenta dalla raccolta delle sottoscrizioni le liste espressione di forze politiche con gruppi parlamentari in almeno una Camera e abroga l’articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013. Le Regioni possono adeguare i propri ordinamenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono indicati limiti temporali di applicabilità.
Modifiche alla disciplina degli organi regionali e delle liste elettorali
Disciplina degli organi regionali e delle liste elettorali
La legge interviene sui limiti numerici degli organi regionali, sulle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste alle elezioni regionali e sulla disciplina delle inconferibilità e incompatibilità recata dal decreto legislativo n. 39/2013.
Consiglieri e assessori regionali
Sono modificati i criteri dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011. Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto quando la popolazione regionale si riduce entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie demografiche indicate nella disposizione modificata.
Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato fino a due unità nelle Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e in quelle con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori, il presidente della Giunta regionale continua a essere computato tra i componenti del Consiglio regionale.
Presentazione delle liste e sottoscrizioni
Ferme le discipline regionali adottate nel rispetto dei principi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 165/2004, sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste di candidati alla carica di consigliere regionale che, al momento dell’indizione delle elezioni, siano espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere. La corrispondenza è attestata dal segretario o dal presidente del partito rappresentato nella Camera.
Adeguamento regionale e copertura finanziaria
Le Regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, alle modifiche riguardanti gli organi regionali. L’adeguamento deve rispettare gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tra le risorse utilizzabili sono comprese quelle destinate al funzionamento dei Consigli regionali, ferma restando la loro autonomia contabile.
Abrogazione
È abrogato l’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
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