LEGGE 6 novembre 2003, n. 313
Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica la legge 22/2000 introducendo un Capo dedicato alle emittenti locali: definisce obblighi di pluralismo, parità di trattamento, obiettività e imparzialità nei programmi di informazione e comunicazione politica; impone l'adozione di un codice di autoregolamentazione (o proposta ministeriale) entro termini prefissati; attribuisce all'Autorità per le comunicazioni poteri di vigilanza, provvedimenti urgenti, sospensione fino a 30 giorni e sanzioni pecuniarie (€1.000-€20.000). Non si applica alla programmazione regionale/local della concessionaria pubblica e alle emittenti nazionali. Entrata in vigore subordinata alla pubblicazione del decreto del Ministro delle comunicazioni previsto dall'art.11-quater.
Parità di accesso e pluralismo per emittenti radiofoniche e televisive locali (comunicazione politica)
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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