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Legge

LEGGE 6 novembre 2003, n. 313

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Normativa italiana003G0336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica la legge 22/2000 introducendo un Capo dedicato alle emittenti locali: definisce obblighi di pluralismo, parità di trattamento, obiettività e imparzialità nei programmi di informazione e comunicazione politica; impone l'adozione di un codice di autoregolamentazione (o proposta ministeriale) entro termini prefissati; attribuisce all'Autorità per le comunicazioni poteri di vigilanza, provvedimenti urgenti, sospensione fino a 30 giorni e sanzioni pecuniarie (€1.000-€20.000). Non si applica alla programmazione regionale/local della concessionaria pubblica e alle emittenti nazionali. Entrata in vigore subordinata alla pubblicazione del decreto del Ministro delle comunicazioni previsto dall'art.11-quater.

Parità di accesso e pluralismo per emittenti radiofoniche e televisive locali (comunicazione politica)

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