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Legge

L.R. Basilicata 21/2017

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 2010, N. 1 “NORME IN MATERIA DI ENERGIA E PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE - D. LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006 - LEGGE REGIONALE N. 9/2007”; 26 APRILE 2012, N. 8 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI” E 30 DICEMBRE 2015, N. 54 “RECEPIMENTO DEI CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI AI SENSI DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 21/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna in Basilicata la disciplina su energia e impianti da fonti rinnovabili, estendendo e regolando la PAS per alcuni impianti fino a 200 kW e ritoccando i criteri paesaggistici del PIEAR e della l.r. n. 54/2015. Diverse parti però sono state poi dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale; resta l’applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, per gli aspetti non caducati.

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti da fonti rinnovabili e sui criteri paesaggistici

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti da fonti rinnovabili in Basilicata

La legge interviene sul quadro regionale lucano in materia di energia e fonti rinnovabili, modificando la l.r. 19 gennaio 2010, n. 1, la l.r. 26 aprile 2012, n. 8 e la l.r. 30 dicembre 2015, n. 54. L’obiettivo è aggiornare criteri localizzativi, procedure abilitative e limiti per gli impianti da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla procedura abilitativa semplificata (PAS).

Ambito e finalità dell’intervento

Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata e disciplina il corretto inserimento paesaggistico e territoriale degli impianti da fonti rinnovabili, nonché i limiti di utilizzo della PAS per alcune tipologie di impianti. Le modifiche incidono anche sull’appendice A del PIEAR regionale.

Criteri paesaggistici e localizzativi

La legge, nella sua disciplina originaria, demandava i criteri e le modalità di corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio degli impianti FER alle linee guida e agli allegati della l.r. n. 54/2015. L’allegato D elencava inoltre aree e contesti considerati non idonei o soggetti a buffer, tra cui:

  • siti UNESCO e relativi buffer;
  • beni monumentali e archeologici;
  • tratturi vincolati;
  • zone di interesse archeologico;
  • beni paesaggistici;
  • territori costieri, laghi, fiumi e corsi d’acqua con distanze di rispetto;
  • boschi, usi civici, aree PTPAV, ambiti urbani e centri storici. Tali disposizioni sono però state oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale nelle parti indicate nelle note, con conseguente caducazione delle relative previsioni.

Procedura abilitativa semplificata per gli impianti FER

La legge estende la soglia di applicazione della PAS, ai sensi del d.lgs. n. 28/2011, agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a biomasse fino a 200 kW. Il richiamo alla tabella A dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387/2003 è il parametro usato per individuare la soglia rilevante.

Limiti specifici per gli impianti fotovoltaici a terra

Per gli impianti solari fotovoltaici a terra, la disciplina introdotta prevedeva condizioni tecniche e territoriali molto puntuali, tra cui distanze minime da strade, obbligo di schermature verdi con specie autoctone, recinzioni leggere rialzate da terra, uso di materiali drenanti per la viabilità interna e divieto di localizzazione in determinate aree sensibili. Il mancato rispetto di una sola prescrizione avrebbe comportato il ricorso all’autorizzazione unica. Le norme che sostenevano questa disciplina sono state poi dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte indicata nelle note.

Limiti specifici per gli impianti eolici

Per gli impianti eolici fino a 200 kW, la legge prevedeva ulteriori vincoli relativi a distanza tra generatori, dimensioni massime, lotto minimo, disposizione in linea, distanze da strade e fabbricati, distanze dai confini e divieti di localizzazione in aree protette o vincolate. Anche per questi impianti il mancato rispetto di una prescrizione avrebbe comportato l’autorizzazione unica. Le disposizioni risultano tuttavia caducate nelle parti dichiarate incostituzionali.

Impianti sotto soglia e impianti integrati sugli edifici

La legge introduceva anche una disciplina per impianti con potenza nominale inferiore alle soglie della tabella A dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387/2003, distinguendo tra eolico, fotovoltaico a terra e fotovoltaico aderente o integrato nei tetti. Anche questa disciplina è stata in parte colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale nelle note richiamate.

Aggregazione di impianti e centro decisionale unico

Il testo prevedeva che più impianti riconducibili al medesimo soggetto o a un unico centro decisionale fossero considerati unitariamente ai fini del superamento della soglia di 200 kW, con conseguente assoggettamento ad autorizzazione unica e limitazioni anche alla cessione a terzi. Anche queste previsioni risultano caducate nelle parti indicate dalla Corte costituzionale.

Aggiornamenti all’appendice A del PIEAR

La legge modifica l’appendice A della l.r. n. 1/2010 per coordinare il piano con la nuova soglia di 200 kW e con la disciplina sugli impianti eolici e sulle centrali idroelettriche. In particolare, aggiorna i riferimenti alle procedure semplificate e ridefinisce come “centrali idroelettriche di grossa taglia” quelle con potenza installata superiore a 200 kW.

Applicazione temporale

Le norme della legge si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Profili di obsolescenza

Il provvedimento è oggi solo parzialmente utile: molte delle disposizioni centrali sugli articoli modificativi e sull’allegato sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, con conseguente perdita di efficacia delle parti colpite. Restano di interesse soprattutto il dato storico-normativo e gli effetti per i procedimenti ancora pendenti nei limiti delle previsioni non caducate.

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