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Risoluzione

Risoluzione n. 45 del 2/09/2024

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione conferma che, nonostante le modifiche legislative del 2022, agli amministratori giudiziari si applicano gli obblighi previsti dall'art. 51 del d.lgs. 159/2011: sospensione del versamento di imposte su immobili sequestrati, esenzioni da imposte di registro/ipotecarie/catastali/bollo, irrilevanza ai fini IR dei redditi fondiari prodotti dai beni sequestrati ma obbligo di inserirli in dichiarazione per eventuale liquidazione in caso di revoca. L'amministratore deve adempiere agli obblighi dichiarativi (Mod. Redditi PF, IRAP, Mod. 770), intestando le dichiarazioni al soggetto cui si riferiscono e indicando i propri dati come amministratore (codice carica), nonché comunicare la revoca agli enti competenti; si rinvia alla prassi (circ. 31/E/2014 e risp. 276 e 496/2021) per i dettagli.

Sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p. - Adempimenti fiscali dell'amministratore giudiziale

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