Messaggio numero 3703 del 04-12-2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCompletati i controlli ex post per verificare la sussistenza dei requisiti dell'esonero parziale dei contributi previsto dall'art. 1, commi 20-22-bis della legge 30/12/2020 n.178; è in corso l'invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale agli interessati. Il pagamento degli importi dovuti è possibile tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, percorso Telematizzazione > Esonero contributivo art. 1, co. 20-22 bis L.178/2020 > Controlli ex post > Dettaglio, accedendo con SPID (livello >=2), CIE, CNS o eIDAS. Avverso i provvedimenti si può proporre istanza di riesame secondo il messaggio n.803/17.02.2022 tramite la funzione Riesame nello stesso percorso; se è già stata presentata un'istanza non è possibile riproporla e l'utente deve utilizzare la funzione Com. bidirezionale in Cassetto Previdenziale > Contatti selezionando l'oggetto Esoneri e benefici contributivi. Direttore Generale Valeria Vittimberga
Comunicazione completamento controlli ex post e invio provvedimenti di annullamento esonero contributivo (art. 1, commi 20-22-bis L.178/2020)
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