Salta al contenuto
Decreto

DECRETO 7 aprile 2017, n. 101

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Normativa italiana17G00111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina le modalità di sorveglianza e controllo della conformità delle apparecchiature radio immesse o messe a disposizione sul mercato, nonché di quelle in servizio o in uso, individuando autorità e compiti, verifiche documentali e fisiche, visite ispettive, prelievi, sequestri e prove di laboratorio. Per i requisiti di ricarica introdotti successivamente, i controlli riguardano le apparecchiature immesse sul mercato dopo le date previste per ciascuna categoria o classe dal decreto legislativo n. 100/2024. Abroga il regolamento del 2002.

Controlli di sorveglianza del mercato sulle apparecchiature radio

Sorveglianza e controlli sulle apparecchiature radio

Il regolamento stabilisce come si svolgono i controlli sulla conformità delle apparecchiature radio immesse o messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio o in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. Definisce inoltre le competenze degli uffici ministeriali e le modalità delle visite ispettive, dei prelievi e delle verifiche tecniche.

Autorità e ripartizione delle competenze

La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico è l’autorità di sorveglianza del mercato. Le compete:

  • stabilire il programma nazionale di sorveglianza e coordinare i controlli, impartendo direttive agli Ispettorati territoriali;
  • ricevere la documentazione delle ispezioni, coadiuvare i controlli territoriali e adottare i provvedimenti di propria competenza, sentita se del caso la Commissione consultiva;
  • individuare i casi in cui occorrono laboratori accreditati o organismi notificati e curare il relativo procedimento;
  • valutare i rischi per la salute, l’incolumità e gli altri interessi pubblici tutelati, monitorare infortuni e danni alla salute sospettati di essere causati dalle apparecchiature e attivare, quando necessario, le misure previste dal decreto;
  • attuare le disposizioni del decreto relative alle procedure di salvaguardia e alle misure conseguenti, predisporre gli atti applicativi della normativa europea e curarne la pubblicità;
  • mantenere i rapporti con Commissione europea, autorità degli altri Stati membri e amministrazioni nazionali e locali competenti;
  • riesaminare il funzionamento del sistema di sorveglianza e riferire ogni due anni alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
  • pubblicare informazioni su attività, competenze e contatti e acquisire dagli organismi notificati le informazioni sui certificati UE di esame del tipo e sulle approvazioni dei sistemi di qualità.

Gli Ispettorati territoriali effettuano le visite sul territorio, anche in base al programma nazionale, adottano i provvedimenti di competenza, eseguono prelievi, sequestri e confische e irrogano le sanzioni. Le attività sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. La Direzione generale tiene inoltre l’elenco degli addetti alle visite ispettive; agli iscritti è assegnato un numero di posizione e si applicano obblighi di riservatezza e segreto d’ufficio.

Oggetto e contenuto dei controlli

I controlli comprendono verifiche documentali e fisiche. Per le apparecchiature messe a disposizione sul mercato, le verifiche presso distributori, importatori e fabbricanti riguardano, secondo i rispettivi obblighi, la marcatura CE e la sua corretta apposizione, le dichiarazioni UE di conformità, l’identificazione del prodotto e i dati di fabbricante e importatore, le istruzioni e le informazioni di sicurezza in italiano, le limitazioni territoriali d’uso e gli eventuali requisiti di autorizzazione.

Sono inoltre controllati la documentazione e la procedura di valutazione della conformità, il rispetto dei requisiti essenziali e delle regole sull’uso dello spettro radio, la conservazione della documentazione e delle dichiarazioni, gli eventuali registri prescritti, le condizioni di trasporto e immagazzinamento e l’assenza di modifiche che compromettano la conformità. Gli operatori devono poter identificare, per dieci anni, i soggetti economici dai quali hanno ricevuto l’apparecchiatura e ai quali l’hanno fornita, se le informazioni sono più recenti di tale termine. Il controllo considera anche la data di immissione sul mercato, la pubblicità, la presenza di provvedimenti di richiamo o ritiro e le prescrizioni per fiere ed eventi analoghi.

Presso il fabbricante si verificano anche la documentazione tecnica e la sua corrispondenza alle prescrizioni del decreto. Il fabbricante conserva per dieci anni dall’immissione sul mercato la documentazione tecnica, la dichiarazione UE di conformità e, secondo la procedura adottata, il certificato UE di esame del tipo o la documentazione prevista dal decreto. L’importatore conserva per dieci anni la dichiarazione UE di conformità e deve poter documentare le verifiche effettuate prima dell’immissione sul mercato. Le verifiche relative a specifiche categorie di apparecchiature e a combinazioni di apparecchiatura e software si applicano dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione europei pertinenti.

Per le apparecchiature in servizio o in uso si verificano la marcatura CE, il rispetto delle restrizioni d’uso, la corrispondenza delle combinazioni di apparecchiatura e software alle dichiarazioni prescritte quando applicabili, la corretta manutenzione e l’impiego conforme alla destinazione del fabbricante, nonché l’assenza di modifiche incompatibili con i requisiti essenziali.

Requisiti di ricarica e vendita senza caricabatterie

Per le categorie e classi di apparecchiature radio indicate nell’allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto, i controlli aggiuntivi verificano presso il fabbricante il rispetto delle specifiche di ricarica applicabili. Per i dispositivi ricaricabili mediante cavo alle condizioni indicate dal decreto, sono controllati anche i relativi requisiti tecnici; la presa USB prescritta deve essere sempre accessibile e operativa e non devono essere necessari adattatori esterni rimovibili.

Per tutte le categorie di operatori economici si verifica che, quando l’apparecchiatura è offerta insieme a un dispositivo di ricarica, sia possibile acquistarla anche senza tale dispositivo. Le confezioni con e senza caricatore devono essere disponibili e includere entrambe il cavo di ricarica conforme. Devono inoltre essere presenti i pittogrammi che indicano se il caricatore è incluso, correttamente apposti e visibili; nelle vendite a distanza devono comparire vicino al prezzo. Le informazioni in italiano sulle capacità di ricarica e sui dispositivi compatibili possono essere fornite anche mediante codice QR o soluzioni elettroniche analoghe. L’etichetta prevista deve comparire nelle istruzioni e sull’imballaggio, stampata o come autoadesivo; se manca l’imballaggio, l’autoadesivo va apposto sull’apparecchiatura. Quando il prodotto è offerto agli utenti finali, etichetta e pittogrammi devono essere visibili e leggibili e, nella vendita a distanza, l’etichetta deve essere esposta vicino al prezzo.

In base all’aggiornamento disposto dal decreto 6 giugno 2025, n. 115, questi controlli aggiuntivi si applicano alle apparecchiature immesse sul mercato successivamente alle date previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, per la pertinente categoria o classe.

Visite ispettive, prelievi e verbalizzazione

Le verifiche e gli eventuali accertamenti tecnici sono svolti mediante visite ispettive, concluse con un verbale di accertamento ed eventuali relazioni tecniche. Gli incaricati possono accedere alle sedi e agli altri luoghi di attività di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, nonché verificare le apparecchiature in servizio o in uso. Possono svolgere sopralluoghi presso sedi secondarie, magazzini, impianti e altre dipendenze, sentire in contraddittorio responsabili e dipendenti e acquisire, copiare o riprodurre la documentazione inerente alla conformità.

Il personale può prelevare il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche e sequestrare apparecchiature presso fabbricanti o rappresentanti autorizzati stabiliti in Italia, importatori o altri responsabili dell’immissione sul mercato, distributori e utilizzatori. Le apparecchiature in servizio o in uso lasciate in custodia giudiziale sono disalimentate e suggellate quando procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze a servizi tutelati o i rischi previsti dal decreto. Gli organi di polizia consegnano le apparecchiature prelevate o sequestrate all’Ispettorato territoriale competente.

In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, se non sono rispettate le prescrizioni del decreto, si procede al prelievo salvo immediata regolarizzazione, ferme le disposizioni applicabili del decreto. Il verbale deve riportare gli elementi utili a valutare il rispetto degli obblighi degli operatori e l’eventuale presenza di informazioni o documenti falsi; se la natura dell’apparecchiatura impedisce o non consente la marcatura CE, ne sono indicate le ragioni. In presenza di motivi sufficienti per ritenere che un’apparecchiatura comporti un rischio per la salute, l’incolumità o altri interessi pubblici, l’ispettore informa immediatamente l’ufficio competente, che trasmette alla Direzione generale una relazione tecnica dettagliata.

Il responsabile della visita consegna il verbale all’Ispettorato territoriale. Entro quindici giorni dalla verifica, il responsabile dell’Ispettorato invia per via telematica alla Direzione generale copia del verbale, della documentazione acquisita e degli eventuali provvedimenti già adottati. I verbali redatti dagli organi di polizia sono trasmessi sollecitamente all’Ispettorato competente.

Verifiche di laboratorio e costi

Quando sono necessarie ulteriori prove, la Direzione generale incarica un laboratorio accreditato per la materia oppure, se non ne esistono, un organismo notificato, sotto la cui responsabilità sono effettuate le prove. La stessa procedura vale per le verifiche dirette alla valutazione del rischio. Il trasporto avviene negli imballaggi originali o in contenitori opportunamente sigillati. Il fabbricante o il rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione europea è invitato ad assistere alle prove e a esaminare in contraddittorio i risultati.

Al termine viene redatto un rapporto. La verifica deve essere svolta sollecitamente e l’apparecchiatura restituita in tempi brevi; in caso di prelievo, la restituzione deve avvenire entro 120 giorni, salvo sequestro. Se sono rilevate difformità, il fabbricante, il rappresentante autorizzato o l’importatore rimborsa le spese di laboratorio, trasporto, deposito e gli altri oneri sostenuti dall’amministrazione, ferme le sanzioni applicabili. Fabbricante, rappresentante autorizzato o importatore possono ritirare volontariamente il prodotto dal mercato per evitare le verifiche di laboratorio e il possibile addebito delle relative spese.

Provvedimenti e disciplina sanzionatoria

La Direzione generale emette i provvedimenti di richiamo o ritiro previsti dal decreto, sentita se del caso la Commissione consultiva. Ai controlli si applicano inoltre gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Per le sanzioni, oltre alla normativa di settore, valgono le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 7 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.