LEGGE 26 luglio 2002, n. 156
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 26/07/2002 che differisce al 30° giorno dall'entrata in vigore il termine per la richiesta di rimborso delle spese per le consultazioni 2001 e dispone il pagamento in unica soluzione delle quote 2001-2002 entro 45 giorni. Modifica la legge 157/1999 e altre norme sostituendo importi in lire con valori indicati in euro (es. euro 1,00 come parametro), ridefinisce la ripartizione del fondo con soglia dell'1% e fissa l'applicazione a partire dalla rata di rimborso da erogare entro il 31/07/2002. Sono disposizioni prevalentemente transitorie.
Rimborsi spese elettorali e limiti spesa campagne (modifiche 2002)
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