Circolare Inail n. 28 del 6 febbraio 2015
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per il periodo 1 gennaio 2015-31 dicembre 2015, le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei premi Inail dovuti per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Chiarisce l’ambito soggettivo e territoriale di applicazione, precisa che il criterio vale anche per i dirigenti e si estende a cittadini comunitari ed extracomunitari, e indica i casi in cui le retribuzioni sono frazionabili in 26 giornate. Vengono inoltre elencati i Paesi esclusi perché coperti da normativa comunitaria o da convenzioni di sicurezza sociale.
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie e retribuzioni convenzionali per il 2015
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali 2015
La circolare disciplina il calcolo dei premi assicurativi Inail per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale, anche parziali, mediante l’utilizzo delle retribuzioni convenzionali fissate per l’anno 2015 dal decreto ministeriale 14 gennaio 2015. Il documento precisa l’ambito soggettivo e territoriale di applicazione, le regole di frazionamento e il criterio da seguire per determinare la base imponibile nei casi in cui siano previste fasce di retribuzione.
Quadro normativo richiamato
La circolare si fonda sul D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che disciplina la tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, e sul D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Viene inoltre richiamato il decreto 14 gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che determina le retribuzioni convenzionali per il 2015. Sono richiamate anche precedenti circolari e note Inail in materia di assicurazione all’estero e di estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari.
Ambito soggettivo di applicazione
Le retribuzioni convenzionali mensili indicate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale devono essere utilizzate come base per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori operanti all’estero. La circolare precisa che, sebbene la normativa faccia riferimento ai lavoratori italiani, essa viene applicata anche ai cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari. Inoltre, le retribuzioni convenzionali si applicano anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla disposizione generale del D.Lgs. 38/2000, articolo 4, comma 1.
Tipologie di rapporto escluse
La disciplina riguarda esclusivamente rapporti di lavoro subordinato. Restano quindi escluse le altre tipologie di rapporto, come le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali, per le quali non opera il regime delle retribuzioni convenzionali descritto nella circolare.
Ambito territoriale e Paesi esclusi
Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Sono pertanto esclusi: gli Stati membri dell’Unione europea; i Paesi soggetti alla normativa comunitaria, cioè Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera; e gli Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale. Tra questi ultimi la circolare elenca Argentina, Australia limitatamente allo Stato del Victoria, Brasile, Canada limitatamente alle province dell’Ontario e del Quebec, Capoverde, Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia e Uruguay, oltre al Venezuela.
Frazionabilità delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate soltanto nei casi in cui, nel corso del mese, intervengano assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro oppure trasferimento da o per l’estero. La circolare richiama quindi una disciplina di frazionamento limitata a specifiche variazioni del rapporto nel mese di riferimento.
Decorrenza e criteri operativi per il 2015
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 il calcolo dei premi per i lavoratori interessati deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate dal decreto ministeriale 14 gennaio 2015. Tali valori devono essere utilizzati anche per il ragguaglio delle prestazioni, secondo i criteri già vigenti. Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione va individuata confrontandola con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente indicata nelle tabelle allegate. La circolare precisa, richiamando il decreto, che per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12 e comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’"indennità estero".
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il D.L. 317/1987 convertito dalla legge 398/1987, il D.Lgs. 38/2000 e il decreto interministeriale 14 gennaio 2015 che determina le retribuzioni convenzionali per l’anno 2015. Sono inoltre richiamate precedenti circolari e note Inail in materia di assicurazione dei lavoratori italiani all’estero e di estensione della tutela ai lavoratori extracomunitari.
Retribuzioni convenzionali 2015
Le retribuzioni convenzionali mensili da assumere a base per il calcolo dei contributi Inail per il 2015 sono quelle indicate nelle tabelle allegate al decreto 14 gennaio 2015, parte integrante del decreto stesso. Tali retribuzioni si applicano ai lavoratori subordinati operanti all’estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale.
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina, pur riferita testualmente ai soli lavoratori italiani, viene applicata anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari. Le retribuzioni convenzionali valgono anche per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla regola generale del D.Lgs. 38/2000. Restano escluse le diverse tipologie di rapporto, come collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni occasionali.
Ambito territoriale ed esclusioni
Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. La circolare elenca come esclusi gli Stati membri UE, i Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e gli Stati coperti da specifiche convenzioni di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia (Victoria), Brasile, Canada (Ontario e Quebec), Capoverde, Isole del Canale, ex Jugoslavia, Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate solo quando nel corso del mese intervengono assunzione, cessazione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero. Al di fuori di tali ipotesi, si applica la retribuzione mensile intera.
Decorrenza e criterio di calcolo
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 il calcolo dei premi per i lavoratori operanti nei Paesi interessati deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2015. Per i lavoratori per i quali sono previste fasce retributive, la retribuzione imponibile va determinata confrontando la retribuzione convenzionale con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente indicata nelle tabelle. Le prestazioni devono essere ragguagliate secondo i criteri vigenti.
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