Circolare Inail n. 46 del 30 settembre 2014
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 deg; luglio 2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2014, delle prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, marittimo, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Riporta i nuovi valori retributivi e gli importi da applicare in sede di prima liquidazione, nonché i criteri per la riliquidazione delle prestazioni già in corso, inclusi assegno una tantum, assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili. Indica inoltre gli adempimenti operativi per le strutture territoriali e compartimentali, le modalità di comunicazione agli interessati e l’aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso.
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2014
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2014
La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2014 per i settori industria, compreso il comparto marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. L’intervento è adottato sulla base dei decreti ministeriali richiamati nel quadro normativo e fornisce sia i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione sia le istruzioni operative per la riliquidazione delle prestazioni già in corso.
Ambito di applicazione e fonti richiamate
La circolare si colloca nel quadro del testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con richiamo alle principali disposizioni normative e alle precedenti circolari e determinazioni che hanno regolato i criteri di calcolo e le rivalutazioni nel tempo. Il perimetro della rivalutazione comprende:
- settore industriale;
- settore marittimo;
- settore agricolo;
- medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e da sostanze radioattive;
- tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Prima liquidazione delle prestazioni
Rendite per inabilità permanente nel settore industriale e marittimo
Per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, nel settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 76,97, con:
- retribuzione annua minima: euro 16.163,70;
- retribuzione annua massima: euro 30.018,30.
Per il personale del settore marittimo si applicano i medesimi importi del settore industria, salvo alcuni massimali specifici:
- comandanti e capi macchinisti: euro 43.226,35;
- primi ufficiali di coperta e di macchina: euro 36.622,33;
- altri ufficiali: euro 33.320,31.
Settore agricolo
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a euro 24.394,60. La circolare distingue tra:
- lavoratori subordinati a tempo determinato, da liquidare sulla retribuzione annua convenzionale di euro 24.394,60;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
- minimo euro 16.163,70;
- massimo euro 30.018,30; oppure, nei casi richiamati, sulla retribuzione annua convenzionale di euro 16.163,70;
- lavoratori autonomi, per i quali la circolare richiama la retribuzione convenzionale annua indicata come base di liquidazione.
Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e medici radiologi
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono riportate le misure retributive annue applicabili agli eventi riferiti a diversi anni, con rivalutazione secondo il coefficiente 1,0113. La circolare indica valori distinti per eventi del 2005 e precedenti, del 2006, 2007, 2008 e degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive la retribuzione convenzionale annua è fissata in euro 59.943,38.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti è stabilito in euro 2.132,45.
Per i medici radiologi l’importo è calcolato in rapporto alla retribuzione di euro 59.943,38 e la circolare prevede tre ipotesi:
- un terzo della retribuzione, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto, in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto, negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’agricoltura, la circolare indica i riferimenti retributivi da assumere per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 42,33;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 47,58.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata effettuata direttamente dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale. La circolare distingue le modalità per settore.
Settore industriale
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
- 1,0113 per l’anno 2012 e precedenti;
- 1,0000 per l’anno 2013 e il primo semestre 2014.
Settore agricolo
La riliquidazione nel settore agricolo segue le regole già richiamate per le diverse categorie di lavoratori e per le diverse decorrenze delle rendite, con particolare riferimento:
- ai lavoratori subordinati a tempo determinato, su retribuzione annua convenzionale di euro 24.394,60;
- ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982, su retribuzione effettiva nei limiti dell’industria;
- ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite anteriori al 1° gennaio 1982, su retribuzione annua convenzionale di euro 24.394,60;
- ai lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993, su retribuzione annua convenzionale di euro 24.394,60;
- ai lavoratori autonomi con rendite decorrenti dal 1° giugno 1993, su retribuzione minimale del settore industriale pari a euro 16.163,70.
Integrazione rendita
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2014 e non definiti entro il 15 settembre 2014, la prestazione integrativa deve essere liquidata tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
Assegno per assistenza personale continuativa
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite dei settori industriale e agricolo e ammonta a euro 532,21.
Assegni continuativi mensili
Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. La circolare riporta gli importi per classi di inabilità:
- da 50 a 59:
- settore industriale euro 298,64;
- settore agricolo euro 374,06;
- da 60 a 79:
- settore industriale euro 418,99;
- settore agricolo euro 521,98;
- da 80 a 89:
- settore industriale euro 777,93;
- settore agricolo euro 896,13;
- da 90 a 100:
- settore industriale euro 1.198,49;
- settore agricolo euro 1.270,26;
- 100 + a.p.c.:
- settore industriale euro 1.731,41;
- settore agricolo euro 1.802,47.
Settore marittimo
Per le prestazioni del settore marittimo la riliquidazione viene effettuata centralmente con l’elaborazione relativa al mese di novembre 2014, applicando i limiti minimali e massimali richiamati e i coefficienti di rivalutazione sopra indicati.
Indirizzi operativi per le unità territoriali e per le sedi compartimentali
Unità territoriali, escluso il settore marittimo
Le unità territoriali devono gestire le riliquidazioni relative a:
- rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata;
- speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio e alla malattia professionale, da adeguare al 1° luglio 2014;
- prestazioni segnalate negli elenchi annuali della Direzione centrale prestazioni economiche, tra cui:
- liquidazioni particolari (cod. 2-3);
- rendite cessate successivamente al 1° luglio 2014 per industria, agricoltura e medici radiologi;
- rendite unificate.
Per le rendite unificate di competenza fino all’anno 2013 deve essere nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole. La circolare precisa inoltre che, per la rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2014, la Direzione centrale per l’organizzazione digitale ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni acquisite.
Prestazioni particolari per errore
Le prestazioni particolari erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore, con effetto dall’anno 2006, sono oggetto di rivalutazione automatica con il rateo di novembre 2014, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali. In mancanza di tali verifiche, le prestazioni vengono azzerate.
Comunicazione del provvedimento e aggiornamento anagrafico
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia ai beneficiari la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con l’indicazione del conguaglio tramite i modelli 170/I e 171/I. I modelli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti presenti negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento dei modelli, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Le sedi devono poi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.
Azioni di surroga e regresso
Per tutte le azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2014 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Le unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2014.
Se lo stato del procedimento lo consente, le competenti Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per poter aggiornare le conclusioni già rese.
Sedi compartimentali del settore navigazione
Le sedi compartimentali devono procedere autonomamente per:
- rendite di beneficiari residenti all’estero, verificando la correttezza dei dati a sistema;
- rendite cessate successivamente al 1° luglio 2014;
- assegni una tantum in caso di morte per eventi successivi al 1° luglio 2014;
- assegni per assistenza personale continuativa per i mesi da luglio a ottobre 2014;
- casi di integrazione rendita relativi all’anno 2014 non definiti entro la data della rivalutazione, tenendo conto dell’importo del rateo rivalutato in caso di riapertura dell’assistenza per temporanea inabilità.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà gli appositi file per il controllo della rivalutazione del rateo di novembre e degli arretrati da rivalutazione decorrenti da luglio 2014. Una successiva lettera di istruzioni comunicherà la nuova tempistica delle elaborazioni dei pagamenti del mese di novembre 2014.
Punti principali
Ambito della rivalutazione
La circolare recepisce i decreti ministeriali del 10 giugno 2014 e dispone la rivalutazione, dal 1° luglio 2014, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, marittimo, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. L’intervento riguarda sia la prima liquidazione delle prestazioni sia la riliquidazione di quelle in corso.
Valori retributivi per la prima liquidazione
Per il settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 76,97, con retribuzione annua minima di euro 16.163,70 e massima di euro 30.018,30. Per il settore marittimo si applicano gli stessi importi del settore industria, salvo massimali differenziati per comandanti e capi macchinisti (euro 43.226,35), primi ufficiali di coperta e di macchina (euro 36.622,33) e altri ufficiali (euro 33.320,31). Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua è fissata in euro 24.394,60; per i subordinati a tempo indeterminato valgono i limiti dell’industria, mentre per i lavoratori autonomi opera la retribuzione convenzionale pari al minimale di legge dell’industria (euro 16.163,70). Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono indicati valori retributivi annui rivalutati per gli eventi dal 2005 al 2013; per i medici radiologi la retribuzione convenzionale annua è euro 59.943,38.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum ai superstiti è fissato in euro 2.132,45. Per i medici radiologi l’importo è rapportato alla retribuzione di euro 59.943,38 e corrisponde a un terzo della retribuzione in caso di coniuge con figli aventi i requisiti, a un quarto in caso di solo coniuge o soli figli aventi i requisiti, e a un sesto negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’agricoltura la circolare richiama i parametri retributivi da usare per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta: per i lavoratori subordinati a tempo determinato si assume la retribuzione effettiva giornaliera, con un minimo di euro 42,33; per i subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale è pari a euro 47,58.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La riliquidazione è stata effettuata dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale secondo criteri distinti per settore. Nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 1,0113 per l’anno 2012 e precedenti e 1,0000 per l’anno 2013 e il primo semestre 2014. Nel settore agricolo vengono richiamate le regole per lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato e per lavoratori autonomi, con riferimento ai diversi regimi retributivi e alle date di decorrenza delle rendite. Per il settore marittimo la riliquidazione è gestita centralmente con elaborazione del mese di novembre 2014, applicando i medesimi coefficienti di rivalutazione.
Assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite industriali e agricole e ammonta a euro 532,21. Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati secondo le stesse percentuali e vengono indicati per classi di inabilità: da 50 a 59, da 60 a 79, da 80 a 89, da 90 a 100 e 100 + a.p.c., con importi distinti per settore industriale e agricolo.
Indicazioni operative per le strutture territoriali e compartimentali
Le unità territoriali, escluso il settore marittimo, devono gestire le rendite escluse dalla gestione meccanizzata, gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti e le prestazioni segnalate negli elenchi annuali, incluse le liquidazioni particolari, le rendite cessate dopo il 1° luglio 2014 e le rendite unificate. Le sedi compartimentali del settore navigazione devono provvedere autonomamente alle riliquidazioni di specifiche rendite e prestazioni, compresi i beneficiari residenti all’estero, le rendite cessate dopo il 1° luglio 2014, gli assegni una tantum per eventi successivi a tale data e gli assegni per assistenza personale continuativa da luglio a ottobre 2014.
Comunicazioni agli interessati e aggiornamento anagrafico
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia ai beneficiari la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con il conguaglio tramite i modelli 170/I e 171/I, che riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati alla Sede competente entro 15 giorni dal ricevimento dei modelli; le sedi provvedono poi alla scansione e all’aggiornamento dei dati.
Surroga e regresso
Per le azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi dei settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi devono essere riferiti al 1° luglio 2014, con conteggio dei ratei fino al 30 giugno 2014. Se lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già rese.
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