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Provvedimento

Provvedimento del 10/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate aggiorna il modello della cartella di pagamento, limitatamente alle avvertenze sui ruoli formati dagli uffici doganali, eliminando il riferimento alla necessaria garanzia per la rateazione dei dazi doganali e all’eventuale esonero in caso di gravi difficoltà economiche o sociali. Sono riportate anche le principali istruzioni al contribuente su ricorso, sospensione e rateazione.

Modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento per i ruoli doganali

Modifiche al modello della cartella di pagamento per i ruoli doganali

Il provvedimento interviene sul modello della cartella di pagamento previsto dall’articolo 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, limitatamente alle avvertenze relative ai ruoli formati dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane. L’intervento ha lo scopo di uniformare le regole sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo a titolo di dazi doganali a quelle applicate da Equitalia S.p.A. per altre tipologie di tributi.

Contenuto della modifica

Viene approvato l’aggiornamento del foglio avvertenze con l’eliminazione del seguente periodo:

  • "Si ricorda che, qualora il pagamento abbia per oggetto dazi doganali costituenti risorse proprie della Comunità europea, la rateazione è sempre subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Tuttavia il contribuente, qualora si trovi in gravi difficoltà di carattere economico o sociale, può chiedere di essere esonerato dal prestare la garanzia."

La motivazione dichiarata è evitare difformità nella valutazione di istanze analoghe e riallineare la disciplina informativa della rateazione dei dazi doganali a quella già adottata per altri tributi.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62 e 68;
  • legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, comma 4;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, comma 2, lettere a), b), c);
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, articoli 19 e 25;
  • decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 11;
  • decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, articolo 36, comma 2-bis, lettera a).

Sono inoltre elencati diversi precedenti decreti e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate relativi alla cartella di pagamento.

Informazioni e riesame in autotutela

Per la cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni all’ufficio che ha emesso il ruolo e presentare richiesta di riesame in autotutela. Tale richiesta non interrompe né sospende i termini per eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell’Ufficio indicato in intestazione, o un suo delegato.

Ricorso: termini, modalità e contenuto

Il contribuente che intende contestare la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

Se prima della notifica della cartella è già stato notificato un atto di accertamento o un invito al pagamento, il ruolo e/o la cartella possono essere contestati solo per vizi propri, come ad esempio:

  • indicazione errata degli importi;
  • notifica irregolare.

Il ricorso va:

  • intestato alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, cioè quella nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio doganale che ha emesso il ruolo;
  • notificato all’ufficio doganale tramite raccomandata senza busta con avviso di ricevimento, tramite ufficiale giudiziario oppure con consegna diretta all’impiegato addetto, con ricevuta.

Nel ricorso devono essere indicati:

  • generalità del contribuente;
  • codice fiscale;
  • rappresentante legale, se il ricorrente è società o ente;
  • residenza, sede legale o domicilio eletto;
  • ufficio doganale contro cui si ricorre;
  • numero della cartella;
  • motivi del ricorso;
  • conclusioni, ossia la richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale.

È opportuno allegare la fotocopia integrale della cartella, dalla quale risulti la data di notifica. Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi interessi e sanzioni, è obbligatoria l’assistenza di un difensore appartenente alle categorie di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, depositando il fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale oppure spedendolo per raccomandata con avviso di ricevimento senza busta.

Il fascicolo deve contenere:

  • l’originale del ricorso, se notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia con dichiarazione di conformità se spedito per posta o consegnato direttamente;
  • la fotocopia della ricevuta di deposito o della raccomandata A/R;
  • la fotocopia della cartella di pagamento.

Sospensione del pagamento

Il documento distingue tra sospensione amministrativa e sospensione giudiziale.

Per la sospensione amministrativa:

  • il contribuente che propone ricorso può presentare domanda motivata, in carta semplice, al Direttore del competente Ufficio delle Dogane;
  • per i dazi doganali costituenti risorse proprie dell’Unione europea, la sospensione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia;
  • il contribuente in gravi difficoltà economiche o sociali può chiedere l’esonero dalla garanzia.

Per la sospensione giudiziale:

  • se il pagamento può causare danni gravi e irreparabili, il contribuente può chiedere la sospensione alla Commissione Tributaria Provinciale, con lo stesso ricorso o con istanza separata;
  • l’istanza va notificata all’ufficio doganale contro cui si ricorre e depositata presso la segreteria della Commissione;
  • la Commissione può sospendere il pagamento fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Pagamento a rate

Il contribuente può presentare domanda di pagamento rateale del debito al competente agente della riscossione, secondo le modalità indicate nella sezione "Comunicazioni dell’agente della riscossione".

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è datato Roma, 10 luglio 2009, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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