LEGGE 8 agosto 1977, n. 533
Disposizioni in materia di ordine pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica e integra le disposizioni sulle armi e gli esplosivi (richiamando L.152/1975 e L.110/1975): estende la rilevanza penale a ordigni esplosivi/incendiari e ai reati di fabbricazione/importazione/vendita illecita di armi comuni; vieta l'uso di caschi o altri mezzi che impediscano il riconoscimento in luogo pubblico (sanzioni detentive e pecuniarie); dispone il sequestro e, in caso di condanna, la confisca degli immobili usati da enti/associazioni in cui siano rinvenute armi/esplosivi; inasprisce le pene per furto/rapina di armi; disciplina particolari deroghe e procedure per strumenti lanciarazzi e artifizi nei porti. Testo datato (riferimenti a lire e norme antecedenti) ma contiene disposizioni ancora operative in materia penale e di polizia.
Norme su armi ed esplosivi, divieto uso caschi e sequestro immobili
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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