Risposta n. 364 del 16/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene di poter beneficiare del credito anche per immobili extraterritoriali non accatastabili, richiamando il principio di uguaglianza, l'assenza di esclusioni esplicite nel decreto e nella circolare e il fatto che l'attività è svolta in Italia con contratto registrato secondo la normativa italiana
Articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020. Cessione del credito d'imposta
Il quesito
Se il credito d'imposta per i canoni di locazione previsto dall'art. 28 del dl 34/2020 spetti anche a conduttori di immobili extraterritoriali/non accatastabili di proprietà dello Stato ... e se possa essere ceduto al locatore
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che, a condizione che sussistano gli altri requisiti soggettivi e oggettivi, il credito previsto dall'art. 28 spetta anche se l'immobile non è iscritto in Catasto purché sia effettivamente destinato all'attività prevista. Inoltre la cessione del credito al locatore è ammessa (comma 5‑bis) e le modalità di comunicazione sono disciplinate dal Provvedimento n. 250739/2020
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