LEGGE 7 gennaio 1992, n. 19
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo Italia–Corea del 10/1/1989 sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti e ne dispone l'esecuzione dall'entrata in vigore. L'accordo definisce ampiamente "investimento", garantisce trattamento equo e non discriminatorio, tutela contro espropriazioni con indennizzo, libera trasferibilità dei proventi, rimedi per perdite da conflitti e ricorso all'arbitrato (ICSID e arbitrati ad hoc). Durata: entra in vigore tre mesi dopo la notifica del completamento delle procedure interne; resta in vigore 10 anni e si rinnova per periodi di 5 anni salvo disdetta con un anno di preavviso; prevede protezione residua di 5 anni per investimenti effettuati prima della scadenza.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia–Repubblica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti (10/01/1989)
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