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Messaggio

Messaggio numero 9703 del 14-06-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quando è dovuto il contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, DL 201/2011 per i dirigenti ex Inpdai, specificando i requisiti di anzianità contributiva e di attualità di iscrizione, le modalità di verifica delle liste, i casi particolari e le istruzioni per il recupero di contributi versati non dovuti.

Chiarimenti sul contributo di solidarietà per i dirigenti ex Inpdai

Chiarimenti sull’assoggettabilità dei dirigenti ex Inpdai al contributo di solidarietà

Il documento fornisce precisazioni operative per gestire le contestazioni di aziende e sedi sulla corretta applicazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 21, del DL 201/2011, richiamando la circolare n. 99 del 18/7/2012 e il messaggio n. 16058/2012. L’obiettivo è individuare con precisione i soggetti obbligati e definire le verifiche e gli eventuali recuperi di somme versate in eccedenza.

Requisiti per l’obbligo contributivo

L’obbligo di versamento del contributo sorge solo in presenza congiunta di due requisiti:

  • almeno 5 anni di iscrizione al Fondo ex Inpdai al 31/12/1995;
  • attualità di iscrizione al medesimo Fondo speciale.

Il documento precisa che la pregressa anzianità di almeno 5 anni al 31/12/1995 non coincide con i soli anni di servizio da dirigente, ma con la complessiva anzianità contributiva accreditata riferita a periodi anteriori al 31/12/1995. Tale anzianità può derivare anche da contribuzione diversa da quella obbligatoria, inclusi:

  • trasferimenti gratuiti;
  • riscatti;
  • ricongiunzioni;
  • contribuzione figurativa;
  • contribuzione facoltativa.

È irrilevante il momento dell’accredito, anche se avvenuto dopo il 31/12/1995, purché riferito a periodi anteriori a tale data. Viene quindi esclusa la fondatezza delle contestazioni basate sul solo numero di anni svolti come dirigente.

Verifica dell’anzianità contributiva

Il documento richiama l’art. 7 del DL 463/1983, convertito dalla L 638/1983, per ribadire che l’anzianità contributiva è data dal numero delle contribuzioni accreditate al lavoratore nel corso della vita lavorativa ai fini del diritto a pensione.

La verifica di questo requisito avviene tramite la procedura nel sistema informatico dell’Istituto e, di regola, non è conosciuta dal datore di lavoro.

Attualità di iscrizione al Fondo ex Inpdai

L’attualità di iscrizione è definita come mantenimento del medesimo rapporto di lavoro in essere al 31/12/2002. Tale requisito è attestato dalla corretta esposizione della qualifica “3”.

Il codice “3”, secondo il messaggio n. 12489 del 29/5/2008, identifica i soli dirigenti industriali per i quali permane il rapporto di lavoro già in essere al 31/12/2002, data di cessazione dell’Inpdai. Ciò può verificarsi:

  • con la stessa matricola azienda;
  • oppure con matricola diversa, purché il passaggio tra datori di lavoro sia avvenuto per una delle motivazioni previste nel citato messaggio 12489/2008.

In tutti gli altri casi di modifica del rapporto di lavoro la qualifica deve essere “9”, e non può tornare a essere “3”, neppure in caso di riassunzione presso l’azienda in cui il dirigente era in servizio al 31/12/2002. Anche le prime nomine a dirigenti industriali dall’1/1/2003 in poi devono essere indicate con codice “9”, in coerenza con la circolare n. 83 del 24/4/2003 sulla confluenza dell’Inpdai nell’Inps.

Solo la corretta attribuzione della qualifica “3” determina, ai fini contributivi, l’attualità di iscrizione nel Fondo; insieme al requisito dei 5 anni di anzianità al 31/12/1995, essa fa sorgere l’obbligo di solidarietà. Questo requisito è noto al datore di lavoro.

Dirigenti ex Inpdai in aziende non industriali

L’attualità di iscrizione può sussistere anche presso aziende non industriali. In tali casi l’azienda deve essere contraddistinta dal codice di autorizzazione “9U”, che identifica posizioni aziendali inquadrate nei settori 2XXXX, 6XXXX o 7XXXX ma che, per pregresse opzioni validamente esercitate o per norme speciali, hanno acquisito dirigenti industriali con diritto al mantenimento del regime previdenziale ex Inpdai, secondo quanto indicato nel punto 4.2.1 della circolare n. 83/2003.

Anche in questa ipotesi la qualifica corretta ai fini dell’attualità di iscrizione è “3”.

Dirigenti pensionati che riprendono l’attività lavorativa

Per i dirigenti pensionati che abbiano ripreso un rapporto di lavoro in corso, il contributo di solidarietà non è dovuto perché:

  • manca l’attualità di iscrizione al Fondo ex Inpdai, interrotta dal pensionamento;
  • la preesistente anzianità contributiva è già stata utilizzata nella determinazione della prestazione pensionistica.

In costanza di rapporto di lavoro, tuttavia, il dirigente pensionato è assoggettato alla contribuzione come pensionato secondo le modalità previste dalla DC Pensioni.

Composizione e aggiornamento delle liste

Le liste dei soggetti interessati sono state formate estraendo, tra tutti i dirigenti ex Inpdai con anzianità contributiva pari o superiore a 5 anni al 31/12/1995, quelli ancora attivi.

Da tale platea sono stati esclusi:

  • i pensionati;
  • i dipendenti con qualifica “3” di aziende non industriali, salvo quelle dotate di CA “9U”;
  • i dirigenti con qualifica “9”.

L’elenco residuo dei soli soggetti con qualifica “3” viene aggiornato mensilmente in base all’elaborazione delle denunce Uniemens, così da riflettere le variazioni di assunzione, cessazione e inquadramento del lavoratore.

Il documento avverte che tale selezione presuppone il corretto utilizzo del codice qualifica da parte dell’azienda; in caso contrario possono verificarsi inclusioni o esclusioni non corrette nelle liste.

Verifiche delle sedi in caso di contestazione

A fronte di contestazioni dell’azienda, la Sede deve verificare:

  • la consistenza dell’estratto conto del dirigente;
  • la correttezza e continuità della qualifica dal 31/12/2002 a oggi;
  • l’inquadramento dell’azienda.

Si precisa inoltre che l’estrazione dei dirigenti con anzianità almeno quinquennale al 31/12/1995 non ha considerato i soggetti con incongruenze anagrafiche, quali:

  • più di un codice fiscale validato dal fisco;
  • diverse fusioni in Anagrafica Unica.

Se l’azienda ritiene che il contributo sia dovuto ma il nominativo non compare nelle liste, la Sede deve approfondire la verifica anagrafica e apportare gli adeguamenti necessari. È prevista anche una procedura che rielabora periodicamente l’interrogazione anagrafica, intercettando unificazioni e variazioni, con conseguente aggiornamento delle liste.

Per ulteriori dubbi, è possibile richiedere chiarimenti all’indirizzo e-mail indicato nel testo: alba.sabetta@inps.it.

Recupero della contribuzione versata e non dovuta

Il recupero si rende necessario quando, a seguito della rielaborazione delle liste o per l’uso improprio del codice qualifica “3” in luogo del codice “9”, emerge che la contribuzione già versata non era dovuta.

Per i versamenti di contributo di solidarietà effettuati con i codici causale:

  • “M240” = Contributo solid. art. 24, comma 21, DL 201/2011 (0,50%);
  • “M241” = Arretrato contributo solid. art. 24, comma 21, DL 201/2011 (0,50%),

relativi a lavoratori non soggetti all’imposizione, viene richiamato il messaggio n. 16058 del 14/10/2012, che ha introdotto le modalità operative per il recupero mediante valorizzazione del codice causale “L241”, avente significato di recupero del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, DL 201/2011 (0,50%).

Lavoratori esclusi dalle liste e controlli procedurali

Per i lavoratori ritenuti non soggetti alla normativa, dal mese di marzo 2013 le procedure di controllo non consentono l’inserimento dei codici causale M240 e M241.

Qualora le aziende abbiano comunque versato tale contribuzione tramite F24, incrementando l’importo del saldo della denuncia, possono richiedere il rimborso della somma erroneamente versata oppure la compensazione, presentando apposita istanza tramite il cassetto bidirezionale e allegando la documentazione necessaria.

Le procedure di controllo risultano implementate per recepire la disciplina richiamata dalla circolare n. 99 del 18/07/2012 e dal messaggio n. 16058/2012.

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