Ordinanza del 25/09/2024 n. 25607 - Corte di Cassazione
Contributo Unificato - Avviso irrogazione sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione precisa che il contributo unificato si calcola rispetto a ciascun atto impugnato e, in caso di ricorso cumulativo, va determinato sommando i contributi dovuti per ogni atto in base al valore di ciascuno; il valore della lite deve essere indicato nelle conclusioni del ricorso e, se mancante, opera la presunzione favorevole alla fascia più elevata. Nel caso di A.A., impugnando sia il pignoramento sia l'avviso di accertamento, il valore va riferito alla pretesa tributaria (netta di interessi e sanzioni: €88.879), la Cassazione accoglie il ricorso del Ministero, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente; spese compensate per i gradi di merito e condanna al rimborso di €1.400 per il presente giudizio.
Contributo Unificato - Avviso irrogazione sanzioni
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