LEGGE 8 marzo 1994, n. 205
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (8 marzo 1994) che autorizza la ratifica dell'Accordo Italia–Uruguay (firmato 21/2/1990) sulla promozione e protezione degli investimenti. L'accordo tutela investimenti effettuati dal 1/1/1989 garantendo trattamento giusto ed equo, trattamento nazionale e clausola MFN, protezione contro espropriazioni con indennizzo (valore di mercato + interessi), libera trasferibilità di capitali e procedure di risoluzione delle controversie (giurisdizione interna, arbitrato, possibile ricorso al CIRDI). Entrata in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica; durata iniziale 10 anni con rinnovo tacito quinquennale e salvaguardia per investimenti fatti prima della scadenza per ulteriori 5 anni.
Ratifica Accordo Italia-Uruguay per la promozione e protezione degli investimenti (1990)
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