LEGGE 20 marzo 2003, n. 77
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (20 marzo 2003) che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli e dispone la sua piena esecuzione dalla data di entrata in vigore della Convenzione (art.21, co.3). Prevede un onere finanziario di 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, con copertura mediante riduzioni di stanziamenti statali; la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996)
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