LEGGE 4 luglio 2024, n. 102
Delega al Governo in materia di florovivaismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge delega il Governo a emanare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per disciplinare in modo organico coltivazione, commercializzazione, valorizzazione e uso dei prodotti florovivaistici. Prevede coordinamento nazionale, piano quinquennale, rilevazione dati, piattaforme logistiche e misure finanziarie. Applicazione compatibile con regioni speciali e province autonome.
Delega al Governo per il riordino del settore florovivaistico
Delega per il riordino del settore florovivaistico
La legge conferisce al Governo una delega ampia per costruire un quadro normativo organico sul florovivaismo. L’obiettivo è disciplinare l’intera filiera, rafforzarne la competitività, la qualità, la sostenibilità e la promozione, con interventi anche su formazione, coordinamento istituzionale, logistica e riconoscimento delle professionalità.
Ambito della delega e finalità
Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La delega riguarda la coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e dell’intera filiera.
Principi direttivi sulla filiera e sull’attività agricola
L’intervento normativo dovrà:
- disciplinare la filiera comprendendo sia le attività agricole sia quelle di supporto alla produzione, incluse le attività industriali e di servizio;
- definire l’attività agricola florovivaistica in coerenza con l’art. 2135 c.c. e con il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99;
- prevedere l’applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
- inquadrare i centri per il giardinaggio come imprese agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo, definendone la collocazione nella filiera.
Coordinamento nazionale, indirizzo e pianificazione
La legge prevede un coordinamento nazionale delle politiche di settore, anche tramite l’istituzione presso il Ministero di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale. Devono essere adottati atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche con il supporto di esperti del tavolo tecnico di settore.
È inoltre previsto un Piano nazionale del settore florovivaistico, da elaborare con periodicità quinquennale, quale strumento programmatico e strategico, da coordinare con la strategia nazionale del verde urbano.
Contenuti del Piano nazionale
Il Piano dovrà includere, tra le altre, azioni per:
- aggiornamento normativo;
- formazione professionale;
- valorizzazione e qualificazione delle produzioni;
- ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica;
- ottimizzazione dei fattori produttivi, in particolare agronomici;
- coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale e ad alta sostenibilità;
- certificazioni di processo e di prodotto;
- internazionalizzazione;
- logistica;
- promozione di iniziative informative a livello europeo;
- comunicazione e promozione dei prodotti;
- competitività e sviluppo delle aziende florovivaistiche.
Rilevazione dati, logistica e sostenibilità
La delega impone anche:
- un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore, comprensivo di specie, quantità prodotte e relativi prezzi;
- la pianificazione e istituzione di piattaforme logistiche nazionali per macroaree, finalizzate alla movimentazione e distribuzione dei prodotti verso UE e Paesi terzi;
- misure per riconvertire gli impianti serricoli destinati al florovivaismo in siti agroenergetici, aumentandone efficienza energetica e sostenibilità ambientale.
Qualità, marchi e certificazione delle produzioni
La legge prevede una ricognizione dei marchi nazionali esistenti per certificare livelli qualitativi di processo e di prodotto. Può essere promosso un marchio unico distintivo a garanzia delle produzioni nazionali, nel rispetto della normativa europea e internazionale e previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento per prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno, da esterno, per arredo urbano e forestali.
Professioni, formazione e aggregazione
Devono essere definite, nel rispetto della normativa fitosanitaria, le figure professionali del comparto florovivaistico, incluse quelle del verde urbano e periurbano e dei parchi e giardini storici, con relativo inquadramento nel sistema ISTAT delle professioni.
La legge promuove inoltre:
- percorsi formativi presso ITS Academy;
- corsi di specializzazione presso dipartimenti universitari e facoltà di agraria;
- semplificazione delle procedure per la costituzione di organizzazioni di produttori del settore.
Misure di sostegno territoriale e forestale
Sono previste ulteriori misure per:
- criteri di premialità per le aziende florovivaistiche nei piani di sviluppo regionale, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni;
- disciplina della produzione di materiali forestali di moltiplicazione, in coerenza con il d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386;
- svolgimento della germinazione e certificazione da parte degli organismi ufficiali competenti, con successiva coltivazione nei vivai privati;
- inclusione del vivaismo orticolo e frutticolo per la produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato;
- avvio e incentivazione di filiere produttive regionali, anche a sostegno della forestazione nei comuni di minori dimensioni;
- possibilità per le amministrazioni pubbliche di concedere, senza nuovi o maggiori oneri, condizioni agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica ai soggetti della filiera, per favorire la produzione di alberature forestali.
Procedimento di adozione dei decreti legislativi
Gli schemi dei decreti legislativi devono essere adottati previa intesa in Conferenza unificata e trasmessi alle Camere per i pareri delle Commissioni competenti, che si esprimono entro 30 giorni. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Se il termine per il parere scade nei 30 giorni precedenti la scadenza del termine di delega o successivamente, il termine finale per l’adozione dei decreti è prorogato di 90 giorni.
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi direttivi.
Copertura finanziaria e neutralità degli oneri
Per l’attuazione del solo criterio di delega relativo al coordinamento nazionale e all’ufficio per la filiera, sono previsti oneri pari a 56.240 euro per il 2024 e 168.720 euro annui dal 2025. È prevista copertura mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del bilancio del MEF.
Per il resto, la legge impone la neutralità finanziaria della delega, salvo diversa copertura nei decreti legislativi. In particolare, per taluni oneri derivanti dai decreti attuativi relativi alle lettere f) e i), è previsto un limite di copertura mediante accantonamenti fino a specifici importi per il 2027-2029; in mancanza, i decreti possono essere emanati solo dopo o contestualmente alla legge di copertura.
Regime territoriale speciale
Le disposizioni della legge e dei decreti legislativi attuativi si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano solo in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le norme di attuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 5 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 4 lug 2024LEGGE 4 luglio 2024, n. 104
- Legge · 4 lug 2024LEGGE 4 luglio 2024, n. 96
- Legge · 4 lug 2024LEGGE 4 luglio 2024, n. 95
- Legge · 28 giu 2024LEGGE 28 giugno 2024, n. 90
- Legge · 26 giu 2024LEGGE 26 giugno 2024, n. 86
- Legge · 12 lug 2024LEGGE 12 luglio 2024, n. 101
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →