Circolare INAIL n. 09 del 11 febbraio 2002
Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra in modo organico il nuovo sistema tariffario INAIL introdotto dal D.Lgs. n. 38/2000 e dal D.M. 12 dicembre 2000, con decorrenza 1° gennaio 2000. Vengono chiariti i criteri di inquadramento dei datori di lavoro nelle quattro gestioni tariffarie, la classificazione delle lavorazioni, il calcolo dei tassi medi e degli oneri, le regole sulle denunce di variazione, la rettifica di inquadramenti e classificazioni, l’oscillazione dei tassi, il contenzioso amministrativo dopo il D.P.R. n. 314/2001, la denuncia dei lavori e l’accentramento delle posizioni assicurative. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative su termini, motivazione dei provvedimenti, decorrenze, ricorsi e modalità di pagamento.
Nuove tariffe dei premi INAIL e modalità di applicazione
Nuove tariffe dei premi INAIL e modalità di applicazione
La circolare fornisce una ricostruzione organica del sistema tariffario introdotto dalla riforma dell’assicurazione INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2000, e chiarisce le modalità operative di applicazione delle nuove tariffe, dei tassi medi, delle classificazioni e dei procedimenti amministrativi connessi. Il documento è rivolto alle strutture territoriali e mira a uniformare i comportamenti applicativi in una fase di forte innovazione normativa.
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare si fonda sul Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, sul D.Lgs. n. 38/2000, sul D.M. 12 dicembre 2000 recante le nuove tariffe e modalità di applicazione, e sul D.P.R. n. 314/2001 in materia di ricorsi. Viene spiegato che il testo raccoglie e sistematizza precedenti istruzioni, fornendo ulteriori chiarimenti su questioni segnalate dalle strutture territoriali.
Nuove gestioni tariffarie
Il sistema tariffario operativo dal 1° gennaio 2000 si articola in quattro gestioni tariffarie, ciascuna corrispondente a una tariffa dei premi:
- Industria: attività manifatturiere, estrattive, impiantistiche, energia, gas, acqua, edilizia, trasporti e comunicazioni, pesca, spettacolo e attività ausiliarie.
- Artigianato: attività di cui alla legge n. 443/1985.
- Terziario: attività commerciali, turistiche, di produzione e intermediazione di servizi, anche finanziari, nonché professionali e artistiche e attività ausiliarie.
- Altre Attività: attività non rientranti nelle precedenti gestioni, comprese quelle degli enti pubblici, dello Stato e degli enti locali, nonché il settore credito, assicurazione e tributi.
La circolare precisa che nella Gestione Industria devono intendersi comprese anche le lavanderie industriali, in conseguenza delle modifiche intervenute nella legislazione di riferimento. Si sottolinea inoltre che la ripartizione della Gestione Industria opera solo ai fini tariffari e non incide sull’unitarietà della gestione prevista dal Testo Unico per gli altri aspetti.
Nomenclatori tariffari e tassi medi nazionali
Le nuove tariffe confermano l’impianto generale della tariffa unica del 1988, con suddivisione delle lavorazioni in dieci grandi gruppi, articolati normalmente in gruppi, sottogruppi e voci. Le modifiche introdotte tengono conto dell’evoluzione tecnologica e organizzativa e delle esigenze rappresentate dalle associazioni datoriali. È stata anche operata una semplificazione delle lavorazioni meno significative, soprattutto nelle gestioni Terziario e Altre Attività.
Elemento centrale della riforma è la previsione di tassi medi nazionali distinti per ciascuna gestione tariffaria. A parità di lavorazione, il tasso medio cambia in funzione dell’andamento infortunistico registrato nella specifica gestione.
Inquadramento dei datori di lavoro
L’inquadramento tariffario riguarda i datori di lavoro soggetti al Titolo I del T.U. n. 1124/1965 ed è finalizzato alla determinazione dei premi dovuti per i dipendenti e i lavoratori assimilati. In linea generale, l’inquadramento INAIL deve seguire la classificazione aziendale dell’INPS ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989, che viene resa vincolante per INAIL.
Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione INPS, l’inquadramento avviene così:
- Gestione Industria se classificati nel Settore Industria;
- Gestione Artigianato se classificati nel Settore Artigianato;
- Gestione Terziario se classificati nel Settore Terziario;
- Gestione Altre Attività se classificati nel Settore Credito, Assicurazione e Tributi o nel Settore Attività Varie.
La circolare precisa che INAIL non può discostarsi dalla classificazione INPS, salvo i casi eccezionali in cui tale classificazione non sia utilizzabile ai fini assicurativi, oppure nei confronti di datori di lavoro non soggetti alla classificazione INPS.
Casi particolari, inquadramento diretto e inquadramento provvisorio
Per i datori di lavoro non classificati dall’INPS, l’inquadramento è effettuato direttamente da INAIL utilizzando i criteri dell’art. 49 della legge n. 88/1989 e il manuale di classificazione INPS. La circolare richiama anche i casi in cui la classificazione INPS non è utilizzabile ai fini INAIL, come le cooperative agricole richiamate dalla legge n. 240/1984 e le imprese agricole committenti di lavoro parasubordinato.
È inoltre previsto un inquadramento provvisorio per i datori di lavoro per i quali la classificazione INPS non sia ancora stata definita all’inizio dell’attività. In tale ipotesi, l’inquadramento provvisorio segue i criteri ordinari, ma per la Gestione Artigianato è consentito soltanto se:
- il datore ha già presentato domanda alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, ma la pratica non è ancora definita; oppure
- il datore dichiara la natura artigiana dell’impresa, con verifica positiva dei requisiti di legge.
La circolare impone, in caso di successiva classificazione INPS diversa da quella provvisoria, la rettifica con decorrenza dalla data di inizio dell’attività. Viene anche raccomandato un controllo periodico, a partire dal 30° giorno successivo alla denuncia dei lavori, per verificare eventuali discordanze con gli archivi INPS.
Classificazione delle lavorazioni: lavorazione principale, complementare e sussidiaria
La classificazione si fonda sulla lavorazione principale esercitata dal datore di lavoro e comprende le operazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallo stesso datore e in connessione operativa con l’attività principale. La circolare definisce:
- operazioni complementari: indispensabili per il completamento del ciclo produttivo o operativo principale;
- operazioni sussidiarie: indirettamente collegate al ciclo produttivo, ma dotate di proprio rischio specifico.
Le operazioni complementari e sussidiarie seguono la classificazione della lavorazione principale solo se la connessione è tecnica e funzionale e se i beni o servizi prodotti sono strettamente necessari alla lavorazione principale. Se invece producono beni o servizi di rilevanza autonoma, devono essere considerate lavorazioni principali e classificate nelle apposite voci di tariffa.
Attività espressamente previste, attività complesse e lavorazioni non previste
Se l’attività è espressamente prevista nella tariffa della gestione competente, si applica la voce corrispondente con il relativo tasso medio, eventualmente oscillato.
Per le attività complesse, riconducibili a più voci della stessa gestione, si applica la classificazione plurima, con attribuzione separata delle masse retributive e dei tassi corrispondenti. La circolare evidenzia che è stato eliminato il precedente tasso medio ponderato. Quando non sia possibile una netta ripartizione tra lavorazioni e retribuzioni, il datore deve dichiarare le presumibili incidenze delle singole lavorazioni; INAIL può rettificare tali incidenze con provvedimento motivato.
Per le lavorazioni non previste dalla tariffa della gestione competente, la classificazione va ricostruita analiticamente, mediante esame delle operazioni fondamentali della lavorazione. Se la lavorazione è prevista in altre gestioni ma non in quella di appartenenza, si utilizza la tabella di correlazione già trasmessa alle strutture territoriali.
Calcolo dei tassi e degli oneri
La circolare chiarisce che i nuovi tassi medi nazionali si basano sul rapporto oneri/retribuzioni osservato nel triennio 1995/1997, riferito ai datori inquadrati nella specifica gestione e alla lavorazione considerata. Nel calcolo degli oneri si tiene conto anche dell’estensione della copertura agli infortuni in itinere introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000. Restano esclusi dal computo gli importi recuperati dall’Istituto tramite surroga o regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.
Denunce di variazione: termini, effetti e differenze rispetto alle rettifiche
Ogni variazione totale o parziale dell’attività assicurata, compresa quella che comporti variazione dell’inquadramento tariffario, deve essere denunciata all’INAIL entro l’ottavo giorno dalla variazione. La denuncia si presenta su moduli appositi.
La circolare distingue:
- nuovo inquadramento: quando la variazione comporta il passaggio a un’altra gestione tariffaria;
- nuova classificazione: quando cambia la voce di tariffa pur restando invariata la gestione.
Il nuovo inquadramento o la nuova classificazione decorrono dalla data della variazione. Se la denuncia è tardiva o omessa e ciò ha determinato un premio minore del dovuto, i provvedimenti decorrono dalla data effettiva della variazione, con il limite della prescrizione quinquennale. Se, invece, il premio versato è maggiore di quello dovuto, il provvedimento favorevole può essere adottato anche d’ufficio e decorre dal primo giorno del mese successivo alla denuncia o alla emersione dell’errore.
Rettifica dell’inquadramento tariffario
Le regole di rettifica si applicano quando l’inquadramento inizialmente disposto risulti errato. Il procedimento può essere avviato d’ufficio o su domanda del datore di lavoro. Per i datori soggetti a classificazione INPS, la rettifica richiede un provvedimento INPS incompatibile con l’inquadramento INAIL già disposto.
Il provvedimento deve essere motivato, comunicato con raccomandata A/R e contenere l’indicazione del ricorso. La regola generale è l’irretroattività, salvo i casi di:
- denuncia errata o incompleta del datore con premio inferiore al dovuto;
- errore non imputabile al datore con premio superiore al dovuto.
La circolare disciplina anche il ricalcolo del tasso applicabile, distinguendo tra attività iniziata da meno di un biennio e attività ultrabiennali, e precisa che, in caso di più voci di tariffa, occorre ripartire la massa salariale e gli eventi indennizzati tra le voci applicate.
Rettifica della classificazione delle lavorazioni
Quando l’inquadramento tariffario resta fermo ma la classificazione della lavorazione è errata, si procede alla rettifica della voce e della tassazione. Anche in questo caso il procedimento può essere d’ufficio o su domanda e deve essere adeguatamente motivato.
La decorrenza segue, in via generale, il principio dell’irretroattività, salvo le stesse eccezioni previste per la rettifica dell’inquadramento. Per le voci di nuova istituzione, la circolare distingue i casi di rettifica d’ufficio e a domanda, stabilendo regole diverse se il provvedimento è favorevole o sfavorevole al datore di lavoro.
Anche qui il tasso va ricalcolato tenendo conto della storia infortunistica e delle eventuali oscillazioni per prevenzione. Se la rettifica sostituisce una voce con più voci o viceversa, la ripartizione della massa salariale e degli eventi indennizzati assume rilievo decisivo nel calcolo.
Oscillazione dei tassi nel primo biennio
Per i primi due anni di attività il tasso può variare del 15% in aumento o in riduzione in funzione del rispetto delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
La riduzione richiede una domanda motivata, da presentare con appositi moduli:
- Mod. OT/20/01 per le aziende in generale;
- Mod. OT/20/02 per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
La domanda può essere presentata contestualmente alla denuncia dei lavori o entro il primo biennio; la riduzione decorre, a seconda dei casi, dall’inizio dei lavori o dal primo giorno del mese successivo all’adozione delle misure preventive. La domanda accolta vale fino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il biennio. In caso di successiva mancanza del requisito, la riduzione è annullata e si applica l’aumento, con recupero dei premi e sanzioni.
L’aumento del 15% è applicato d’ufficio quando da provvedimenti degli organi competenti risulti la mancata osservanza delle norme di prevenzione e igiene del lavoro.
Oscillazione dopo il primo biennio
Dopo il primo biennio si applicano due distinte oscillazioni.
Oscillazione per andamento infortunistico: aumenta o riduce il tasso medio in relazione al tasso specifico e alla dimensione aziendale. La circolare precisa che la riserva sinistri va calcolata a stima su base nazionale e attribuita alle singole posizioni con criterio statistico attuariale.
Oscillazione per prevenzione: riduce il tasso del:
- 10% per aziende fino a 500 lavoratori/anno;
- 5% per le altre aziende.
L’accesso richiede che al 31 dicembre dell’anno precedente la domanda il datore sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le norme di prevenzione, e che nell’anno precedente abbia effettuato almeno tre interventi di miglioramento, di cui almeno uno in materia di informazione e formazione.
La domanda si presenta entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, su moduli differenziati per tipologia di azienda, cantiere o stabilimento a rischio. Il provvedimento deve essere adottato entro 120 giorni. In caso di rigetto o silenzio-rifiuto è ammesso ricorso nei termini previsti dal D.P.R. n. 314/2001.
Chiarimenti su regolarità, modulistica e misura della riduzione
La circolare specifica che la regolarità contributiva e assicurativa, ai fini dell’oscillazione per prevenzione, riguarda solo INAIL e non INPS. Il requisito deve esistere al 31 dicembre dell’anno precedente la domanda e può ritenersi soddisfatto se le irregolarità pregresse siano state sanate entro tale data, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Vengono inoltre forniti chiarimenti su:
- validità della domanda presentata su modello errato ma sostituita poi da quella corretta nei termini;
- domande incomplete nella barratura di alcune caselle, con richiamo a istruzioni precedenti;
- applicazione della riduzione per singola voce di tariffa, sulla base dei lavoratori-anno di ciascuna voce;
- ammissibilità di interventi analoghi o ripetuti negli anni, purché tecnicamente riscontrabili;
- elenco di interventi che possono consentire di contrassegnare la stessa casella per più anni, come sostituzione globale di impianti, miglioramenti estesi di macchine o ambienti, o mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza o ambientale.
Contenzioso amministrativo
Il D.P.R. n. 314/2001 ha riformato il contenzioso amministrativo in materia di tariffe dei premi, abrogando l’art. 26 delle Modalità previgenti e parte delle norme del Testo Unico non più compatibili. Le nuove regole si applicano ai provvedimenti notificati dal 18 agosto 2001.
La competenza decisoria è ripartita tra:
- Sede territoriale, per i ricorsi su oscillazione del primo biennio, oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio e oscillazione del tasso supplementare per silicosi e asbestosi;
- Consiglio di Amministrazione, tramite Direzione Regionale, per tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie disposti direttamente da INAIL.
Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto, con consegna diretta, raccomandata A/R o notifica ex c.p.c. Il ricorso deve indicare specificamente gli elementi contestati e i motivi. Il ricorso produce effetto sospensivo sul pagamento nei limiti dell’art. 45 del T.U., ma solo se proposto nel termine.
La decisione deve intervenire entro 120 giorni se la competenza è della Sede e entro 180 giorni se è del Consiglio di Amministrazione; decorso tale termine, il ricorso si intende respinto. È prevista la sospensione del procedimento quando la decisione dipenda da una controversia giudiziaria pendente tra le stesse parti in tema di azioni di rivalsa. La decisione amministrativa è definitiva e le ulteriori contestazioni vanno proposte all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Denuncia dei lavori e sede di lavoro
La denuncia dei lavori deve essere presentata per ogni singola sede di lavoro, utilizzando il modulo INAIL, entro i termini del T.U. n. 1124/1965. La denuncia può essere presentata presso qualsiasi sede dell’Istituto.
Per sede di lavoro si intende la struttura o stabilimento in cui si svolge la produzione; nelle aziende articolate in più unità fisicamente separate, ciascuna unità produttiva autonoma costituisce una sede di lavoro distinta, salvo prova contraria che ne escluda l’autonomia.
La circolare stabilisce che, ricevuta la denuncia, l’INAIL istituisce il rapporto assicurativo, la P.A.T. e comunica codice ditta, numero di P.A.T., inquadramento settoriale, voce e tasso applicato.
Lavori temporanei e accentramento delle P.A.T.
I lavori a carattere temporaneo devono essere denunciati singolarmente; le nuove modalità prevedono l’accentramento d’ufficio di tutti i lavori temporanei classificabili alla stessa voce presso un’unica P.A.T. gestita dalla sede competente per la sede legale del datore di lavoro.
Se presso quella sede esiste già una P.A.T., tutti i lavori temporanei vi confluiscono, anche se classificabili a voci diverse, con istituzione dei riferimenti classificativi necessari. Se non esiste alcuna P.A.T., ne viene aperta una apposita per la gestione accentrata.
L’accentramento delle posizioni assicurative è ammesso solo in casi eccezionali, quando ricorrano contemporaneamente:
- un elevato numero di unità produttive;
- una diffusione territoriale capillare, a livello nazionale/interregionale, regionale o provinciale.
La circolare richiama il termine di 120 giorni per i provvedimenti e specifica che l’autorizzazione comporta l’emissione di un’unica P.A.T. accentrante, con gestione unitaria dei rischi e degli infortuni connessi.
Calcolo del premio e modalità di pagamento
Il premio assicurativo si calcola applicando, per ciascuna lavorazione, il tasso medio nazionale della tariffa della gestione di appartenenza, eventualmente oscillato secondo le regole richiamate dalla circolare.
Per il pagamento dei premi e delle somme accessorie si rinvia alle modalità e ai termini del D.Lgs. n. 241/1997 e dei decreti attuativi. Per le somme non riscuotibili con tali modalità, restano ferme le precedenti procedure di versamento. La circolare richiama infine la rilevanza della data di valuta nei versamenti effettuati presso banche non convenzionate o mediante postagiro/giroconto, ai fini dell’individuazione del giorno di adempimento.
Sintesi conclusiva operativa
Il documento rappresenta una guida applicativa completa per l’operatività delle nuove tariffe INAIL: definisce criteri di inquadramento, classificazione delle lavorazioni, gestione delle variazioni, rettifiche, oscillazioni e contenzioso, con frequenti rinvii a modulistica, termini procedimentali e istruzioni tecniche già diffuse. Per l’operatore del diritto del lavoro e della previdenza, il punto centrale è la stretta correlazione tra classificazione INPS e inquadramento INAIL, la disciplina rigorosa delle decorrenze e la necessità di motivare puntualmente ogni provvedimento incidente su premio, gestione o voce tariffaria.
Punti principali
Nuovo sistema tariffario e gestioni tariffarie
Dal 1° gennaio 2000 il sistema tariffario INAIL è articolato in quattro gestioni: Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività. La ripartizione deriva dai criteri dell’art. 49 della legge n. 88/1989 e recepisce l’evoluzione delle attività economiche e delle tariffe. La circolare precisa che la Gestione Industria comprende anche le lavanderie industriali e che la Gestione Altre Attività include, tra l’altro, gli enti pubblici e le attività del settore credito, assicurazione e tributi. La ripartizione della Gestione Industria vale solo ai fini tariffari e non altera l’unitarietà prevista dal Testo Unico per gli altri profili.
Inquadramento dei datori di lavoro
L’inquadramento tariffario segue, in linea generale, la classificazione INPS ai fini previdenziali e assistenziali, che per i datori soggetti a tale classificazione è vincolante per INAIL. In caso di datori non classificati dall’INPS o nei casi in cui la classificazione INPS non sia utilizzabile ai fini assicurativi, l’inquadramento è effettuato direttamente da INAIL con i criteri della legge n. 88/1989 e del manuale INPS di classificazione. La circolare disciplina anche i casi particolari, gli inquadramenti plurimi e l’inquadramento provvisorio in attesa della classificazione INPS, con specifiche regole per il settore artigiano e per le imprese agricole o cooperative.
Classificazione delle lavorazioni
La classificazione segue la lavorazione principale e comprende, di regola, le operazioni complementari e sussidiarie se svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l’attività principale. Se l’attività è espressamente prevista dalla tariffa della gestione competente, si applica la corrispondente voce con il relativo tasso medio, eventualmente oscillato. Per attività complesse si applicano più voci di tariffa, superando il precedente meccanismo del tasso medio ponderato. La circolare tratta anche la produzione di parti di prodotti, le lavorazioni non previste in tariffa e il ricorso a voci omologhe di altre gestioni tramite tabella di correlazione.
Tassi medi nazionali e calcolo degli oneri
I tassi medi nazionali sono distinti per ciascuna gestione tariffaria e riflettono il rapporto oneri/retribuzioni del periodo di osservazione 1995/1997 per la specifica lavorazione e gestione. Nel calcolo degli oneri si confermano i criteri generali, ma si tiene conto anche della copertura per gli infortuni in itinere introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000. Sono esclusi dal computo gli importi effettivamente recuperati dall’Istituto in via di surroga o regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.
Denunce di variazione, nuovo inquadramento e nuova classificazione
Ogni variazione totale o parziale dell’attività assicurata, comprese quelle che incidono sull’inquadramento tariffario, deve essere denunciata entro l’ottavo giorno dal suo verificarsi. Se la variazione comporta un diverso inquadramento, INAIL dispone il nuovo inquadramento nella gestione competente e la nuova classificazione delle lavorazioni; se cambia solo l’attività senza mutare la gestione, si procede alla nuova classificazione. La circolare distingue chiaramente questi casi dalle rettifiche per errore, disciplina l’efficacia dei provvedimenti, i casi di tardata o omessa denuncia, i provvedimenti d’ufficio e le regole sulla motivazione e comunicazione al datore di lavoro.
Rettifica dell’inquadramento e della classificazione
La rettifica opera quando l’inquadramento o la classificazione inizialmente disposti risultano errati, e non quando intervengono successive variazioni di attività. Il procedimento può essere avviato d’ufficio o su istanza del datore di lavoro e deve essere adeguatamente motivato e comunicato con raccomandata A/R, indicando organo e termini del ricorso. La regola generale è l’irretroattività, salvo casi particolari, come errore imputabile al datore con premio minore del dovuto oppure errore non imputabile al datore con premio maggiore del dovuto. La circolare disciplina anche il ricalcolo del tasso applicabile, distinguendo ipotesi di attività iniziata da meno o da più di un biennio e casi con una o più voci di tariffa.
Oscillazione dei tassi
Per il primo biennio resta ferma l’oscillazione fissa del 15% in aumento o in riduzione in relazione al rispetto delle norme di prevenzione e igiene del lavoro. La riduzione richiede istanza motivata con modulistica specifica e presuppone la regolarità contributiva e assicurativa e l’osservanza delle norme prevenzionistiche; l’aumento è applicato d’ufficio in caso di accertata inosservanza. Dopo il primo biennio, l’oscillazione dipende dall’andamento infortunistico e dalla prevenzione: la prima può aumentare o ridurre il tasso in relazione al tasso specifico e alla dimensione aziendale; la seconda prevede riduzioni del 10% o del 5% a seconda dei lavoratori-anno, al ricorrere di pre-requisiti e di almeno tre interventi di miglioramento, uno dei quali in informazione e formazione.
Contenzioso amministrativo
Il D.P.R. n. 314/2001 ha riformato il contenzioso amministrativo in materia di tariffe dei premi, abrogando l’art. 26 delle Modalità previgenti e ripartendo la competenza tra Sede e Consiglio di Amministrazione, tramite Direzione Regionale. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto, con consegna, raccomandata A/R o notifica giudiziaria. Il ricorso ha effetto sospensivo sul pagamento nei limiti previsti dalla legge, la decisione deve intervenire entro 120 o 180 giorni a seconda dell’organo competente, e il silenzio equivale a rigetto. La circolare regola inoltre sospensione del procedimento, impugnazione davanti all’AGO, norme abrogate e gestione dei ricorsi presentati a organo incompetente.
Denuncia dei lavori, lavori temporanei e accentramento
La denuncia dei lavori va presentata per ogni sede di lavoro, intesa come struttura o unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, e può essere inoltrata a qualsiasi sede INAIL. Per i lavori a carattere temporaneo è prevista la denuncia singola e l’accentramento d’ufficio presso un’unica P.A.T. gestita dalla sede della sede legale del datore di lavoro. In materia di accentramento delle posizioni assicurative, esso è ammesso solo in casi eccezionali con elevato numero di unità produttive e diffusione territoriale significativa; la circolare conferma il termine massimo di 120 giorni per i provvedimenti e gli adempimenti operativi nella procedura GRA.
Pagamento dei premi
Il pagamento dei premi e delle somme accessorie rinvia alle modalità e ai termini del D.Lgs. n. 241/1997 e dei relativi decreti attuativi. Per le somme non riscuotibili con tali modalità, restano ferme le regole previgenti. La circolare precisa inoltre come rileva la data di valuta per i versamenti presso banche non convenzionate e nei casi di postagiro o giroconto bancario, ai fini dell’individuazione del giorno dell’adempimento.
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