LEGGE 28 agosto 1997, n. 284
Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che istituisce stanziamenti a partire dall'esercizio 1997 per la prevenzione della cecità, la realizzazione e il potenziamento di centri di educazione e riabilitazione visiva (con riparto regionale), il finanziamento della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e contributi alla Federazione nazionale pro-ciechi (a decorrere dal 1998). Prevede obblighi annuali di rendicontazione e criteri tecnici; numerosi stanziamenti sono limitati nel tempo (anni 1997-1999) e sono stati parzialmente aggiornati da interventi del 2003 e 2004.
Prevenzione della cecità e finanziamento di centri per educazione e riabilitazione visiva
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