DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo (30.04.1998) che disciplina misure per il settore agricolo: agevolazioni sul carburante agricolo; riduzione accise; regimi di aiuto per contenimento costi energetici e per energie rinnovabili; incentivi alla meccanizzazione e alla trasformazione/commercializzazione; disposizioni previdenziali e garanzie di credito; istituzione/integrazione del SIAN; marchio per la produzione agroalimentare e valorizzazione dei prodotti tradizionali. Molte misure sono transitorie o vincolate ad autorizzazioni di spesa 1998-1999 e a regolamenti attuativi; alcuni articoli risultano già abrogati o soppressi.
Interventi per il settore agricolo: risparmio energetico, incentivi, credito e valorizzazione agroalimentare
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