LEGGE 29 luglio 1949, n. 717
Norme per l'arte negli edifici pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (29/7/1949, n.717) che impone alle amministrazioni pubbliche di destinare una quota della spesa di nuove costruzioni ad opere d'arte: 2% per lavori da €1M a <€5M, 1% per €5M–<€20M, 0,5% per ≥€20M. Esclusi gli edifici industriali, l'edilizia residenziale pubblica, quelli militari e le opere ≤€1M. Prevede indicazione progettuale, selezione degli artisti con concorso, obbligo di collaudo e trattenuta del 2% a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti. Parti della legge sono state abrogate per edilizia scolastica e universitaria; il D.L. 1/2012 limita l'applicazione ai casi senza bando pubblicato alla sua entrata in vigore.
Quota della spesa per opere d'arte nelle nuove costruzioni pubbliche
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