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Legge

LEGGE 24 aprile 2003, n. 92

Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

Normativa italiana003G0112Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica l'art.4, comma 4, della legge 10/3/1955 n.96: ai dipendenti pubblici riconosciuti perseguitati politici o razziali, se fisicamente idonei, è consentito, a loro richiesta e indipendentemente dalla data di assunzione, rimanere in servizio fino al terzo anno successivo al limite di età previsto per il collocamento a riposo. Si applica l'art.16 del d.lgs. 30/12/1992 n.503. Disposizione transitoria: chi ha raggiunto il limite di età tra il 1/1/2003 e l'entrata in vigore può esercitare la facoltà presentando richiesta entro un mese dall'entrata in vigore (legge pubblicata il 24/4/2003).

Proroga fino a 3 anni della permanenza in servizio per dipendenti pubblici perseguitati politici o razziali

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