LEGGE 24 aprile 2003, n. 92
Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.4, comma 4, della legge 10/3/1955 n.96: ai dipendenti pubblici riconosciuti perseguitati politici o razziali, se fisicamente idonei, è consentito, a loro richiesta e indipendentemente dalla data di assunzione, rimanere in servizio fino al terzo anno successivo al limite di età previsto per il collocamento a riposo. Si applica l'art.16 del d.lgs. 30/12/1992 n.503. Disposizione transitoria: chi ha raggiunto il limite di età tra il 1/1/2003 e l'entrata in vigore può esercitare la facoltà presentando richiesta entro un mese dall'entrata in vigore (legge pubblicata il 24/4/2003).
Proroga fino a 3 anni della permanenza in servizio per dipendenti pubblici perseguitati politici o razziali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 24 apr 2003LEGGE 24 aprile 2003, n. 88
- Legge · 23 apr 2003LEGGE 23 aprile 2003, n. 110
- Legge · 23 apr 2003LEGGE 23 aprile 2003, n. 109
- Legge · 23 apr 2003LEGGE 23 aprile 2003, n. 94
- Legge · 17 apr 2003LEGGE 17 aprile 2003, n. 91
- Legge · 17 apr 2003LEGGE 17 aprile 2003, n. 83
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →