Ordinanza del 11/09/2020 n. 18889 - Corte di Cassazione
Contenzioso tributario - Utilizzo di risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale - Legittimità - Indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione dei contribuenti che impugnavano la sentenza di merito; conferma che le risultanze delle indagini preliminari (incluse consulenze tecniche) possono essere utilizzate nel giudizio tributario come semplici indizi valutabili dal giudice insieme ad altre prove. Richiama altresì il principio per cui, in presenza di accertamenti basati su movimenti bancari, l'onere probatorio si inverte sul contribuente che deve fornire una prova analitica. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Contenzioso tributario - Utilizzo delle risultanze delle indagini preliminari penali come elementi indiziari nella prova fiscale
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