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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. 218

Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Normativa italiana001G0278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento (2001) che definisce la vendita sottocosto, ne vieta l'effettuazione ai rivenditori che da soli o in gruppo detengono oltre il 50% della superficie di vendita provinciale per settore e stabilisce limiti operativi: comunicazione al comune 10 giorni prima, massimo 3 vendite sottocosto all'anno, durata massima 10 giorni, fino a 50 referenze per vendita e intervallo minimo di 20 giorni (salvo prima dell'anno). Prevede eccezioni (prodotti freschi/deperibili, scadenze prossime, prodotti stagionali, obsolescenza, difettati, aperture/chiusure/ristrutturazioni), obblighi informativi al consumatore, monitoraggio dell'Osservatorio nazionale e sanzioni amministrative (multe e possibile sospensione dell'attività). Applicabile dal 120° giorno dall'entrata in vigore.

Disciplina delle vendite sottocosto nei punti vendita al dettaglio

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