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Legge

L.R. Veneto 41/2017

Modifica ed integrazione della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"

Normativa regionaleL.R. Veneto 41/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la normativa veneta sull’apicoltura: definisce nuove nozioni, rafforza il Centro regionale e la Consulta, disciplina denuncia e movimentazione di api/alveari, morie e avvelenamenti, vieta alcuni trattamenti e sperimentazioni, e rivede le sanzioni. Restano salvi i membri della Consulta in carica fino a scadenza naturale; nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina veneta sull’apicoltura

Modifiche alla disciplina regionale sull’apicoltura in Veneto

La legge regionale del Veneto n. 41 del 2017 interviene sulla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, aggiornando strumenti di programmazione, organismi consultivi, controlli sanitari, regole sulla movimentazione degli alveari e tutela delle api. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto.

Sviluppo, valorizzazione e sostegni al settore apistico

La Regione promuove l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi di difesa del suolo e nello sviluppo delle colture officinali mellifere. La Giunta regionale favorisce l’aggregazione dei produttori e delle forme associate nel quadro della programmazione di settore, sentita la Consulta regionale per l’apicoltura.

In coerenza con tale programmazione, la Giunta può concedere:

  • agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;
  • alle forme associate e al Centro regionale per l’apicoltura, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;
  • al Centro regionale per l’apicoltura, aiuti per la ricerca finalizzata allo sviluppo del settore.

Gli aiuti sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, previa notifica, esenzione oppure applicazione del regime de minimis, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Definizioni e soggetti riconosciuti

Viene introdotta la nozione di “movimentazione di api e alveari”, intesa come qualsiasi spostamento da un sito a un’altra localizzazione, sia per fini produttivi sia per esigenze funzionali all’attività apistica e alla sopravvivenza delle api.

Sono ridefinite le “forme associate”, comprendendo:

  • le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi della normativa regionale agricola;
  • le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico, nonché cooperative e loro consorzi, purché abbiano almeno cento soci e detengano complessivamente almeno 650 alveari regolarmente denunciati;
  • i consorzi di tutela del settore apistico.

Piani di intervento e Centro regionale per l’apicoltura

La Giunta regionale adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico, anche in raccordo con l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

È confermato e riorganizzato il Centro regionale per l’apicoltura, istituito presso il medesimo Istituto, con funzioni di:

  • studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;
  • analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell’alveare, anche in collaborazione con laboratori specializzati;
  • sperimentazione e promozione di tecniche moderne di allevamento e gestione sanitaria dell’apiario;
  • formazione e aggiornamento dei tecnici apistici;
  • formazione e aggiornamento del personale delle aziende ULSS e della struttura regionale competente in materia veterinaria;
  • supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento.

Consulta regionale per l’apicoltura

La Consulta regionale per l’apicoltura viene ridefinita nella composizione. Ne fanno parte:

  • i dirigenti regionali competenti in materia agricola e sanitaria veterinaria;
  • il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
  • il responsabile del Centro regionale per l’apicoltura;
  • un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Tavolo verde;
  • quattro rappresentanti delle forme associate più rappresentative a livello regionale.

Sono previste regole per la supplenza dei componenti e la possibilità per ciascun partecipante di farsi assistere da una persona competente sugli argomenti all’ordine del giorno. È soppressa la previsione secondo cui la Consulta esprimeva pareri anche sui programmi di attività del Centro regionale per l’apicoltura.

Registro dei tecnici apistici

Presso la Giunta regionale è istituito il registro dei tecnici apistici, iscritti secondo modalità stabilite dalla stessa Giunta. I nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto.

Denuncia degli alveari e movimentazioni

Chiunque detenga apiari e alveari deve effettuarne denuncia secondo la normativa nazionale.

Per le movimentazioni all’interno del territorio regionale, salvo restrizioni disposte dall’autorità sanitaria in caso di focolai o altri eventi pericolosi per la salute delle api e la salubrità dei prodotti, è necessario compilare il documento di accompagnamento previsto dall’anagrafe apistica nazionale.

Per le movimentazioni provenienti da altre regioni sono richiesti:

  • comunicazione alla competente azienda ULSS di destinazione almeno 48 ore prima, con indicazione del comune di provenienza e di destinazione;
  • certificazione sanitaria di origine rilasciata dall’autorità competente, non anteriore a sette giorni rispetto allo spostamento, da inoltrare alle aziende ULSS interessate.

La Giunta regionale può definire ulteriori procedure e modalità per le movimentazioni interne, sentita la Consulta.

Moria, spopolamento e controlli sanitari

Chi possiede o detiene alveari deve comunicare alla competente azienda ULSS i casi di moria o spopolamento, secondo le linee guida ministeriali.

Le aziende ULSS possono intervenire, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate, per gli accertamenti e gli interventi previsti dalla disciplina regionale.

Divieti e tutela delle api

È vietato effettuare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali o sostanze farmacologicamente attive, salvo che siano svolti da istituti di ricerca o da ditte private nel rispetto della normativa vigente e, se necessario, con impianti idonei a impedire la diffusione di agenti patogeni nell’ambiente.

Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per api e insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee e ornamentali durante:

  • la fioritura;
  • la secrezione di sostanze extrafloreali;
  • la presenza di fioriture spontanee di piante infestanti.

Tali trattamenti sono ammessi solo successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essiccazione, sempre nel rispetto delle modalità d’uso del prodotto.

Ogni sospetto caso di avvelenamento deve essere segnalato tempestivamente al dipartimento di prevenzione dell’azienda ULSS, che effettua sopralluoghi e accertamenti per individuare causa e responsabili.

Sanzioni

Per le violazioni degli obblighi relativi alla denuncia e alle movimentazioni di cui ai commi richiamati dell’articolo 7 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 550 euro.

La disposizione sanzionatoria generale viene aggiornata in coerenza con l’abrogazione di una delle previsioni dell’articolo 9.

Norma transitoria

I componenti della Consulta regionale per l’apicoltura già nominati alla data di entrata in vigore della legge restano in carica fino alla naturale scadenza. La Consulta viene integrata con i nuovi componenti o i supplenti previsti dalla disciplina modificata.

Neutralità finanziaria

L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

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