L.R. Toscana 39/2001
Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana vieta l’uso, l’abbandono, la preparazione e la detenzione di esche o bocconi velenosi, salvo le derattizzazioni effettuate secondo regole precise e autorizzazioni comunali. Prevede obblighi di segnalazione per i veterinari, analisi di laboratorio, bonifica delle aree, pubblicità cartografica degli episodi e sanzioni amministrative, con oneri finanziari a carico delle Province dopo il 2001.
Divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate e disciplina di derattizzazione, controlli e sanzioni
Divieto di esche avvelenate e finalità della legge
La legge disciplina, nel territorio della Toscana, il divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati, con l’obiettivo di tutelare la salute umana, l’igiene pubblica e l’ambiente. Il divieto riguarda chiunque e si estende anche alla preparazione e all’abbandono di alimenti predisposti in modo da causare intossicazioni o lesioni agli animali che li ingeriscono.
Ambito del divieto e rapporti con la normativa venatoria
Restano escluse dal divieto le attività di derattizzazione svolte nei limiti consentiti dalla legge. Sono inoltre fatte salve le disposizioni della normativa regionale sulla protezione della fauna selvatica e sull’attività venatoria, per quanto riguarda il divieto di uso di bocconi ed esche avvelenate come mezzi di caccia e le relative sanzioni.
Regole per la derattizzazione
Le attività di derattizzazione devono essere effettuate esclusivamente secondo la normativa vigente e con prodotti specificamente destinati allo scopo, usati tal quali. Possono essere svolte solo in locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro, e solo con l’esplicito consenso dei proprietari e degli altri aventi diritto.
Fuori da tali luoghi, il Comune può autorizzare interventi di derattizzazione, indicando nell’atto autorizzativo:
- la durata del trattamento;
- le sostanze da utilizzare.
Le aree interessate devono essere segnalate con apposita tabellazione, recante l’indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.
Registro comunale dei trattamenti
I Comuni devono istituire e custodire un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso nel territorio comunale, sia pubblici sia privati. I responsabili dei trattamenti devono comunicare preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, mediante la scheda predisposta dal Comune.
Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie
Chiunque violi le disposizioni sul divieto e sulle regole di derattizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa di lire 3.000.000, pari a euro 1.549,37, oltre al sequestro cautelare e alla confisca amministrativa delle esche e dei bocconi avvelenati.
Per i titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali relative ad attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, la violazione del divieto comporta:
- la sospensione per un anno dell’autorizzazione, del tesserino o della licenza;
- in caso di reiterazione, la revoca del titolo abilitativo.
Se il responsabile è una Guardia particolare giurata o una Guardia volontaria, la sanzione pecuniaria è raddoppiata e si applica la revoca definitiva del decreto o della nomina. Le sanzioni accessorie sono obbligatorie.
Competenza all’irrogazione e alla gestione dei provvedimenti
L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alla Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, secondo la legge n. 689 del 1981. Ai fini delle sanzioni accessorie, la Provincia trasmette copia dell’ordinanza-ingiunzione all’ente o all’autorità che ha rilasciato il titolo o disposto la nomina entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l’opposizione, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza sull’opposizione. L’ente o l’autorità competente provvede nei 60 giorni successivi alla sospensione o revoca.
Bonifica delle aree contaminate
In caso di accertamento di violazioni del divieto, oppure sulla base di denunce o segnalazioni di interessati o medici veterinari confermate da analisi di laboratorio, il Comune attiva con urgenza interventi di bonifica dell’area colpita, anche se i responsabili non sono individuati.
Gli interventi si svolgono in collaborazione con l’ASL competente e con la Polizia provinciale; possono partecipare anche guardie giurate volontarie, guardie ambientali volontarie, proprietari o conduttori dei fondi, sotto il coordinamento della Polizia provinciale e della Polizia comunale.
Se vengono rinvenute altre esche avvelenate o, entro il mese successivo al primo episodio, si verificano ulteriori avvelenamenti o ritrovamenti nello stesso areale, la Provincia, su richiesta del Comune, dispone con urgenza la delimitazione dell’area e dei punti di accesso con appositi avvisi di pericolo. Le attività di bonifica e delimitazione non devono interrompere le attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco.
Obblighi del medico veterinario
Il medico veterinario che, nell’esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di un caso di avvelenamento, confermato o anche solo sospetto sulla base dei dati clinici, di un animale domestico o selvatico, deve comunicarlo entro 24 ore alla Polizia provinciale e al Comune competente mediante la scheda allegata alla legge.
In caso di decesso dell’animale, deve inoltre inviare al laboratorio competente un campione del contenuto gastrico e ogni altro campione utile per l’identificazione del veleno. La mancata osservanza di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000, con segnalazione all’Ordine professionale in caso di reiterazione.
Laboratorio di analisi e tempi di risposta
La Giunta regionale deve assicurare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, l’utilizzo di almeno una struttura di laboratorio del sistema sanitario regionale idonea ad analizzare campioni tissutali, contenuto gastrico ed eventuali parti di esche, con ricerca di numerose sostanze velenose indicate dalla norma. In alternativa può avvalersi delle strutture dell’Istituto Zooprofilattico.
Nello stesso termine deve definire le modalità di accesso alla struttura da parte dei veterinari e la copertura delle spese di spedizione e di analisi, informando contestualmente il Consiglio regionale.
Le analisi devono essere eseguite entro 10 giorni dall’arrivo del campione, o entro i tempi congrui al tipo di analisi, e il risultato deve essere comunicato anche via fax al veterinario responsabile dell’invio, alla Polizia provinciale e al Comune competente.
Cartografia degli episodi e monitoraggio
Le Province devono rendere pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento verificatisi nell’anno precedente, con indicazione anche della localizzazione temporale.
Lista delle sostanze soggette a vendita controllata
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, la Regione deve individuare una lista delle sostanze velenose che, per la loro frequenza d’uso o per il possibile impiego nella preparazione di esche avvelenate, devono essere vendute in regime controllato tramite registrazione. La lista va aggiornata ogni due anni sulla base delle variazioni rilevate dai reperti tossicologici e pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Verifica dell’attuazione
Le funzioni di verifica sull’attuazione della legge sono attribuite alla commissione regionale per la tutela degli animali prevista dalla normativa regionale sulla tutela degli animali.
Copertura finanziaria
Per il 2001 gli oneri di attuazione sono finanziati dalla Regione tramite riparto tra le Province, in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale, di lire 30.000.000 dal bilancio regionale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata dalle Province con i proventi delle sanzioni previste dalla legge.
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