Risposta n. 565 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpello Art.11 L.212/2000 - Contributo a fondo perduto ex art.1 DL n.41/2021 (eredi di professionista deceduto)
Il quesito
Se agli eredi del professionista deceduto spetti il contributo a fondo perduto previsto dall'art.1 del DL n.41/2021 quando la partita IVA resta attiva per incassare/fatturare compensi preesistenti, e come presentare telematicamente l'istanza (identificazione del richiedente e modalità di fruizione).
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che, nonostante il decesso, l'attività non è cessata alla data di entrata in vigore del decreto poiché permangono operazioni pendenti (fatture da emettere o crediti da incassare). Invoca prassi (circolari e risoluzioni) secondo cui l'attività professionale si considera cessata solo dopo l'esaurimento dei rapporti giuridici pendenti; pertanto il contributo dovrebbe spettare e l'istanza va presentata da un erede indicando il proprio CF e quello del de cuius, senza barrare la casella "erede che prosegue l'attività", e richiedendo l'accredito su conto cointestato.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che per fruire del contributo l'attività doveva essere in corso alla data di entrata in vigore del decreto (23/03/2021) e che il decesso anteriore comporta, in ogni caso, la cessazione dell'attività. La mera permanenza della partita IVA per incassare crediti non equivale a svolgimento dell'attività ai fini del contributo, che è destinato a soggetti che hanno subito riduzione del fatturato per la crisi COVID. Le specifiche tecniche richiedono che il soggetto richiedente non risulti deceduto; pertanto agli eredi del professionista non spetta il contributo.
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