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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33839/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un operatore aveva importato e dichiarato in dogana una partita di cavi di acciaio zincato, indicando origine egiziana e ottenendo l'applicazione di un dazio agevolato; a seguito di segnalazione OLAF e di revisione a posteriori, l'Amministrazione contestava che la merce fosse in realtà di origine diversa, con conseguente recupero del dazio antidumping e irrogazione della sanzione ex art. 303 TULD. In primo grado la pretesa tributaria era stata confermata, mentre le sanzioni erano state annullate; in appello la CTR aveva mantenuto fermo l'annullamento della sanzione, ritenendo non provata la colpa del dichiarante e valorizzando fattura, polizza di carico e certificato EUR1 come indici dell'assenza di negligenza. Dopo un primo giudizio di cassazione, che aveva cassato con rinvio sul punto sanzionatorio, il giudice di rinvio ha nuovamente accolto il contribuente, affermando che l'Amministrazione non doveva dimostrare in concreto l'elemento soggettivo, ma che il contribuente aveva assolto l'onere di provare la mancanza di colpa. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 5 d.lgs. 472/1997, in relazione all'art. 199 CDC e all'art. 303 TULD, sostenendo che il giudice del rinvio aveva disatteso il giudicato sul recupero doganale e aveva erroneamente ritenuto sufficiente la mera documentazione commerciale e di trasporto per escludere la colpa, nonostante l'operatore avesse indicato dati non veritieri nella dichiarazione doganale e non avesse svolto le verifiche esigibili da un professionista del settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che, in materia di sanzioni doganali e tributarie, la colpa del trasgressore si presume e che il contribuente, per andare esente da responsabilità, deve provare il difetto assoluto di colpa, ossia di avere adottato tutti gli accertamenti richiesti dalla diligenza professionale qualificata. La CTR aveva invece assolto il contribuente sulla base di un riscontro documentale giudicato insufficiente e senza considerare che la dichiarazione doganale conteneva dati oggettivamente non corrispondenti alla merce. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata; dal testo disponibile non emerge la decisione finale in rinvio/nel merito oltre la cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    nelle violazioni tributarie la responsabilità sanzionatoria richiede la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa e onere del contribuente di provare la propria incolpevolezza

  • art. 3 l. 689/1981

    la sanzione amministrativa presuppone coscienza e volontà della condotta, ma il dolo o la colpa non devono essere provati dall'Amministrazione perché la colpa si presume fino a prova contraria

  • art. 303 d.P.R. 43/1973 (TULD)

    la falsa o inesatta dichiarazione doganale che determina evasione daziaria legittima l'irrogazione della sanzione

  • art. 199 CDC (reg. 2454/93)

    richiamato in connessione con la disciplina doganale applicabile alla fattispecie e alla dichiarazione d'origine

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative tributarie, l'elemento soggettivo richiesto è integrato dalla semplice colpa, anche solo per negligenza, e tale colpa si presume fino a prova contraria a carico del contribuente.
  • Per andare esente da sanzione, il contribuente deve dimostrare il difetto assoluto di colpa, ossia di avere agito con la diligenza esigibile secondo la professionalità del settore e di avere compiuto tutte le verifiche ragionevolmente necessarie a evitare l'illecito.
  • La mera esibizione di documenti commerciali o di trasporto non è di per sé sufficiente a escludere la colpa quando la dichiarazione doganale contenga dati oggettivamente non veritieri o comunque incompatibili con le caratteristiche della merce.
  • Il giudice di merito non può escludere la responsabilità sanzionatoria sulla sola base di un controllo formale della documentazione, dovendo valutare se l'operatore abbia adottato la diligenza professionale qualificata richiesta nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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