Risposta n. 627 del 29/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDepositi fiscali - servizi di stoccaggio e deposito - Legge 27 dicembre 2017, n.205, art.1, commi 937-943
Il quesito
La società ALFA chiede se le fatture emesse in via anticipata per servizi di stoccaggio e per il cosiddetto minimo garantito verso clienti ritenuti non affidabili debbano essere emesse senza IVA ai sensi della disciplina antifrode e se, in caso di successiva trasformazione del prodotto o di mancata/insufficiente introduzione del minimo, sia necessario stornare la fattura e riemettere nuova fattura con addebito o senza addebito IVA.
Soluzione prospettata dal contribuente
ALFA sostiene che le fatture anticipate per il servizio di stoccaggio relative a carburanti introdotti da clienti non affidabili debbano essere emesse senza IVA; se in deposito il prodotto viene poi trasformato in uso diverso (agricolo/riscaldamento) propone di stornare la fattura emessa senza IVA e riemettere documento con IVA. Per il minimo garantito ritiene: se non viene introdotta merce applicare IVA; se poi il cliente introduce meno del minimo, rettificare e riemettere fattura senza IVA per l importo del minimo; se introduce pari o superiore al minimo, stornare e fatturare senza IVA parametrando all effettiva movimentazione; se introduce prodotto per uso diverso superiore al minimo applicare IVA per l eccedenza; se introduce prodotto per uso diverso inferiore al minimo nessuna rettifica.
Il parere dell’Agenzia
L Agenzia non condivide la soluzione dell istante. Il regime antifrode si applica in base alla natura del bene come introdotto in deposito: se il carburante introdotto ha i requisiti per la disciplina (uso autotrazione) tutte le operazioni nel deposito, incluse manipolazioni e lavorazioni, rientrano nel regime di sospensione e devono essere fatturate senza IVA e concorrere alla base imponibile al momento dell immissione in consumo. Pertanto non è possibile rettificare le fatture anticipate senza IVA in ragione di successive trasformazioni. Quanto al minimo garantito, se non viene introdotta merce è corretta la fatturazione anticipata con IVA (servizio generico a forfait); se dopo fatturazione viene introdotto prodotto inferiore al minimo resta corretto il trattamento con IVA; se viene immesso prodotto pari o superiore al minimo va applicata la distinzione per tipologia: se autotrazione emettere fattura senza IVA per la parte pari o superiore al minimo parametrata alla movimentazione effettiva; se non autotrazione emettere fattura con IVA per la parte che eccede il minimo. Resta fermo il regime previsto dai commi 937 e seguenti e la rilevanza territoriale del servizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 29 dic 2020Risposta n. 628 del 29/12/2020
- Interpello · 29 dic 2020Risposta n. 629 del 29/12/2020
- Interpello · 29 dic 2020Risposta n. 630 del 29/12/2020
- Interpello · 29 dic 2020Risposta n. 631 del 29/12/2020
- Interpello · 29 dic 2020Risposta n. 632 del 29/12/2020
- Interpello · 28 dic 2020Risposta n. 623 del 28/12/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →