LEGGE 2 marzo 2004, n. 61
Norme in materia di reati elettorali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 2 marzo 2004 che aggiorna e inasprisce le sanzioni penali per reati elettorali nei testi unici per l'elezione della Camera (DPR 361/1957) e per gli organi comunali (DPR 570/1960). Prevede reclusione da 1 a 6 anni per falsificazione o alterazione di schede/atti elettorali (2-8 anni e multa €1.000-2.000 se commesso da membro dell'ufficio elettorale), ammende per falsificazione di liste (€500-2.000) e per chi sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura (€200-1.000). Sostituisce sanzioni in lire con importi in euro. Applicabile dalla data di entrata in vigore (2/3/2004).
Modifiche penali al diritto elettorale (falsificazione atti e sanzioni)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 5 mar 2004LEGGE 5 marzo 2004, n. 63
- Legge · 27 feb 2004LEGGE 27 febbraio 2004, n. 48
- Legge · 27 feb 2004LEGGE 27 febbraio 2004, n. 47
- Legge · 27 feb 2004LEGGE 27 febbraio 2004, n. 46
- Legge · 26 feb 2004LEGGE 26 febbraio 2004, n. 65
- Legge · 26 feb 2004LEGGE 26 febbraio 2004, n. 64
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →