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Legge

LEGGE 2 marzo 2004, n. 61

Norme in materia di reati elettorali.

Normativa italiana004G0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge del 2 marzo 2004 che aggiorna e inasprisce le sanzioni penali per reati elettorali nei testi unici per l'elezione della Camera (DPR 361/1957) e per gli organi comunali (DPR 570/1960). Prevede reclusione da 1 a 6 anni per falsificazione o alterazione di schede/atti elettorali (2-8 anni e multa €1.000-2.000 se commesso da membro dell'ufficio elettorale), ammende per falsificazione di liste (€500-2.000) e per chi sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura (€200-1.000). Sostituisce sanzioni in lire con importi in euro. Applicabile dalla data di entrata in vigore (2/3/2004).

Modifiche penali al diritto elettorale (falsificazione atti e sanzioni)

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