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DPCM

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. 147

Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.

Normativa italiana011G0189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

DPCM (30/06/2011) che determina i termini di conclusione, non superiori a 90 giorni, per i procedimenti amministrativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Scuola superiore di economia e finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei relativi fondi previdenziali. Esclude il personale «contrattualizzato», individua tabelle operative (A–E) e le unità organizzative responsabili. Entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione; nessuna scadenza temporale esplicita.

Termini di conclusione (≤90 gg) per procedimenti MEF, Scuola, AAMS, Guardia di finanza e fondi

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