Accordo 15413 del 07/05/2021
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 02 di Emendamenti al Regolamento 137 Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto frontale, con particolare attenzione ai sistemi di ritenuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del MIT informa dell’entrata in vigore, dal 9 giugno 2021, della serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 137 della Convenzione di Ginevra del 1958. L’atto riguarda le disposizioni uniformi per l’omologazione delle autovetture in relazione alla protezione degli occupanti in caso di urto frontale, con particolare attenzione ai sistemi di ritenuta. Viene inoltre precisato che, trattandosi di emendamento alla versione originale del regolamento, occorre aggiornare la serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione; è infine aggiornata la lista dei Paesi adottanti il regolamento.
Entrata in vigore della serie 02 di emendamenti al Regolamento ONU/ECE n. 137 sulle omologazioni per la protezione degli occupanti in urto frontale.
Accordo internazionale e Regolamento n. 137: serie 02 di emendamenti
La comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dà conto dell’entrata in vigore della serie 02 di emendamenti al Regolamento ONU/ECE n. 137, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle omologazioni dei veicoli a motore. L’atto ha rilievo per la motorizzazione, per gli uffici di omologazione e per gli operatori del comparto automotive, in quanto aggiorna requisiti tecnici relativi alla protezione degli occupanti in urto frontale.
Base normativa e oggetto tecnico
Il regolamento richiamato è quello relativo alle disposizioni uniformi per l’omologazione delle autovetture per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto frontale, con particolare attenzione ai sistemi di ritenuta. Il documento segnala che il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2020/110 e che è consultabile in lingua inglese sul sito UNECE.
Entrata in vigore e conseguenze operative
Il Ministero comunica che la serie 02 di emendamenti entrerà in vigore il 9 giugno 2021. L’effetto pratico evidenziato è l’obbligo di aggiornare, nei numeri di omologazione, l’indicazione della serie di emendamenti, poiché l’intervento modifica la versione originaria del regolamento.
Paesi adottanti il Regolamento n. 137
La nota aggiorna anche l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 137. Tra questi figurano, oltre all’Italia, numerosi Stati europei e non europei, nonché l’Unione europea e San Marino. L’elenco ha funzione informativa per l’applicazione e il riconoscimento delle omologazioni secondo il sistema UNECE.
Punti principali
Oggetto e contenuto tecnico
La nota concerne l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni, con specifico riferimento al Regolamento n. 137. Il regolamento disciplina le autovetture sotto il profilo della protezione degli occupanti in caso di urto frontale, con particolare riguardo ai sistemi di ritenuta.
Entrata in vigore della serie 02 di emendamenti
Il MIT comunica che la serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 137 entrerà in vigore il 9 giugno 2021. Il testo dell’emendamento è individuato con riferimento ECE/TRANS/WP29/2020/110 ed è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione delle proposte adottate della sessione di novembre 2020.
Effetti sulle omologazioni
Poiché si tratta di un emendamento alla versione originale del regolamento, il numero di omologazione dovrà essere aggiornato indicando la nuova serie di emendamenti. La nota ha quindi rilievo operativo per autorità di omologazione, uffici motorizzazione e operatori del settore automotive.
Paesi adottanti il Regolamento n. 137
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi che hanno adottato il Regolamento n. 137, includendo tra gli altri Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Bosnia-Herzegovina, Lettonia, Bulgaria, Kazakistan, Lituania, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Unione europea, Giappone, Ucraina, Sud Africa, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Repubblica di Corea, Malesia, Tailandia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Tunisia, Georgia, Egitto, Nigeria e Pakistan.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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