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Legge

LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

Normativa italiana070U0381Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Istituisce, con decorrenza 1° maggio 1969, un assegno mensile di assistenza per i sordomuti adulti (definiti come minorati sensoriali dell'udito con sordità congenita o acquisita in età evolutiva tale da compromettere l'apprendimento del linguaggio orale, escluse cause esclusivamente psichiche o dipendenti da guerra, lavoro o servizio). Prevede modalità di accertamento medico tramite commissioni provinciali/regionale, procedure di concessione e ricorso, erogazione e finanziamento a carico del Ministero dell'interno; dispone il passaggio degli ultrasessantacinquenni alla pensione sociale. Numerosi aggiornamenti normativi hanno modificato importi, organi e procedure (es. aumenti tariffari anni '70, qualificazione come "pensione non reversibile" nel 1980, soppressione di commissioni provinciali con D.P.R. 1994), e parti rilevanti sono state nel tempo integrate o sostituite da provvedimenti successivi.

Assegno mensile di assistenza per i sordomuti (legge 26 maggio 1970, n. 381)

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