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Legge

LEGGE 29 novembre 2004, n. 298

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Normativa italiana004G0335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disposizione interpretativa che, per il Trentino‑Alto Adige, riconduce i rimborsi previsti dalle leggi sulle spese elettorali (legge 3/1999 e art.6 della legge 23/1995) al rinnovo dei consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano; stabilisce inoltre che, nella Provincia di Trento, i voti dati al solo candidato presidente senza indicazione di lista siano attribuiti alla/e lista/e collegate, e in caso di collegamento plurimo ripartiti in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista. Decorrenza: elezioni del 26/10/2003.

Rimborsi spese elettorali e attribuzione voti per le Province autonome di Trento e Bolzano (adeguamento interpretativo)

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