DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17
Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina organizzazione, contenuti, durata, docenti, costi e verifiche dei corsi di formazione previsti per il tirocinio forense ex legge professionale. Si applica ai praticanti iscritti dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore. Prevede accreditamento, verifiche periodiche e banca dati nazionale delle domande.
Regolamento sui corsi di formazione per i tirocinanti avvocati
Corsi di formazione per il tirocinio forense
Il regolamento disciplina le modalità di istituzione, frequenza e verifica dei corsi di formazione previsti dalla legge professionale per i tirocinanti avvocati. L’obiettivo è integrare la pratica forense con una preparazione teorico-pratica omogenea su tutto il territorio nazionale.
Ambito applicativo e definizioni
Il provvedimento si riferisce ai corsi di formazione previsti dall’articolo 43 della legge professionale forense.
- Per “legge professionale” si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- Per “corsi di formazione” si intendono quelli previsti dall’articolo 43 della medesima legge.
Soggetti che possono organizzare i corsi
I corsi possono essere organizzati:
- dai consigli dell’ordine;
- dalle associazioni forensi giudicate idonee;
- dagli altri soggetti previsti dalla legge;
- dalle scuole di specializzazione per le professioni legali.
In via ordinaria i consigli dell’ordine organizzano i corsi tramite le scuole forensi. Se la scuola forense non è istituita, il consiglio può organizzare direttamente il corso, anche in collaborazione con:
- associazioni forensi;
- altri ordini dello stesso distretto di Corte d’appello;
- fondazioni forensi con finalità formative;
- Università, mediante convenzioni.
Accreditamento dei corsi
Quando l’iniziativa proviene da associazioni forensi o da altri soggetti previsti dalla legge, il corso deve essere accreditato.
L’istanza di accreditamento deve contenere:
- dati identificativi del soggetto formatore;
- organizzazione, durata, date di inizio e fine, sede, capienza e sistema di controllo delle presenze;
- composizione del comitato tecnico-scientifico e curricula dei componenti;
- quota di iscrizione e eventuali finanziamenti ricevuti;
- programma e metodologia didattica;
- curricula dei docenti, che non devono avere sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento.
Per i corsi con rilevanza nazionale il provvedimento di accreditamento è adottato dal Consiglio nazionale forense entro 30 giorni; decorso tale termine senza rigetto espresso e motivato, la richiesta si intende accolta. Per le istanze presentate al consiglio circondariale, in assenza di rigetto espresso e motivato, l’accoglimento si forma dopo 60 giorni, previa acquisizione del parere previsto.
Contenuti formativi
I corsi hanno contenuto teorico e pratico e devono:
- integrare la preparazione del tirocinante per l’attività professionale e per l’esame di Stato;
- assicurare la consapevolezza dei principi deontologici.
Le materie da approfondire comprendono:
- diritto civile, penale e amministrativo;
- diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche processo telematico, tecniche impugnatorie e ADR;
- ordinamento e deontologia forense;
- redazione di atti giudiziari e pareri stragiudiziali;
- ricerca telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- linguaggio giuridico e argomentazione forense;
- diritto costituzionale, del lavoro, commerciale, UE, internazionale privato, tributario ed ecclesiastico;
- organizzazione e amministrazione dello studio;
- profili contributivi, tributari e previdenza forense;
- ordinamento giudiziario e penitenziario.
L’organizzazione didattica deve seguire le linee guida del Consiglio nazionale forense, anche per garantire omogeneità di preparazione e di giudizio su scala nazionale.
Docenti
I docenti possono essere scelti tra:
- avvocati;
- magistrati;
- docenti universitari;
- esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione dell’avvocato.
Nella selezione si valutano titoli, pubblicazioni, esperienza formativa e partecipazione a corsi per formatori. Non possono essere nominati docenti soggetti a sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento.
Durata, calendario e frequenza
La durata minima del corso è di 160 ore, distribuite in modo omogeneo nei 18 mesi di tirocinio, senza compromettere l’assistenza alle udienze e la frequenza dello studio o dell’ufficio legale presso cui si svolge la pratica.
I corsi sono organizzati su moduli semestrali:
- novembre-aprile;
- maggio-ottobre.
Le iscrizioni devono essere aperte almeno ogni sei mesi.
In caso di trasferimento del tirocinante ad altro ordine, è possibile chiedere la prosecuzione del corso nel nuovo circondario; il periodo già frequentato può essere convalidato dall’ordine di provenienza.
Partecipazione, capienza e formazione a distanza
I soggetti organizzatori possono programmare il numero di iscrizioni in base:
- al numero dei praticanti;
- alle possibilità concrete di garantire l’effettività della formazione;
- all’offerta formativa complessiva dei circondari interessati.
Deve comunque essere garantita a ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, anche considerando i circondari limitrofi. Se necessario, possono essere attivati corsi a distanza certificati dal Consiglio nazionale forense. Le attività telematiche non possono superare 50 ore nei 18 mesi di tirocinio e devono essere controllate in modo da non pregiudicare l’effettività della formazione.
Il tirocinante è esonerato dall’obbligo di frequenza per il periodo di tirocinio svolto in un altro Paese dell’Unione europea, entro il limite massimo di sei mesi.
Costi e borse di studio
I soggetti organizzatori possono richiedere una quota di iscrizione per coprire spese di organizzazione ed eventuali compensi ai docenti.
Le linee guida del Consiglio nazionale forense devono favorire il contenimento dei costi, mantenendo qualità e omogeneità dell’offerta formativa.
Possono essere previste borse di studio per i tirocinanti più meritevoli, anche in base a requisiti di reddito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Verifiche intermedie e finale
Sono previste verifiche al termine dei primi due semestri, nei mesi di aprile e ottobre, e una verifica finale al termine del corso.
Le prove consistono in test a პასუხa multipla su quanto svolto nel periodo di riferimento:
- verifica intermedia: 30 domande;
- verifica finale: 40 domande.
La prova è superata con almeno i due terzi di risposte esatte. Le domande sono estratte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale.
Possono accedere alle verifiche solo i frequentanti che abbiano seguito almeno l’80% delle lezioni. Il mancato superamento della verifica intermedia comporta la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale e della relativa verifica.
Per la verifica finale è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni semestre e aver superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della prova finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e comporta la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale seguito.
Commissione nazionale e banca dati delle domande
Presso il Ministero della giustizia è istituita una Commissione nazionale per la creazione e l’aggiornamento delle domande delle verifiche.
La Commissione:
- è nominata con decreto ministeriale;
- è composta da nove membri e da un presidente designato dal CNF;
- include avvocati, magistrati anche a riposo e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche;
- resta in carica quattro anni;
- opera senza compensi, indennità o gettoni di presenza.
L’incarico è incompatibile con la carica di presidente o consigliere del CNF e con l’attività di docente nei corsi.
La Commissione elabora le domande a risposta multipla e aggiorna la banca dati ogni sei mesi. Le linee guida del CNF indicano anche date, ora e durata delle verifiche semestrali. Le domande sono trasmesse telematicamente al segretario del consiglio dell’ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica e rese disponibili ai soggetti formatori su piattaforma riservata.
Ogni soggetto formatore designa poi una commissione interna di valutazione, composta secondo i criteri della legge professionale, con durata biennale e rinnovo possibile una sola volta. Anche per tale commissione non sono previsti compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Gli oneri di funzionamento della Commissione nazionale e delle commissioni interne sono interamente a carico dei consigli dell’ordine, delle associazioni forensi e degli altri soggetti organizzatori.
Decorrenza e regime temporale
Il regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a partire dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore.
È inoltre richiamata una disciplina successiva che, in deroga all’articolo 8, ha previsto per una fase transitoria l’eliminazione delle verifiche intermedie e una diversa modalità della verifica finale fino all’istituzione della Commissione nazionale per la banca dati.
Obsolescenza
Il regolamento disciplina una materia ancora potenzialmente utile nella pratica forense, ma la presenza di una decorrenza differita e di una successiva deroga normativa sui meccanismi di verifica rende alcuni passaggi applicativi parzialmente superati. Non emerge, dal solo testo fornito, un’abrogazione integrale del provvedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 10 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto · 6 feb 2018DECRETO 6 febbraio 2018, n. 82
- Decreto · 22 gen 2018DECRETO 22 gennaio 2018, n. 33
- Decreto · 17 gen 2018DECRETO 17 gennaio 2018, n. 35
- Decreto · 7 mar 2018DECRETO 7 marzo 2018, n. 49
- Decreto · 8 mar 2018DECRETO 8 marzo 2018, n. 37
- Decreto · 21 mar 2018DECRETO 21 marzo 2018, n. 56
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →