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Interpello

Risposta n. 198 del 2/11/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Alfa ritiene che l’operazione non sia abusiva: la mancata ricostituzione della riserva, tassabile solo in caso di distribuzione, sarebbe una conseguenza delle regole contabili e fiscali della fusione e non l’obiettivo dell’operazione. Acquisizioni e fusione sarebbero sorrette da valide ragioni economiche e organizzative, quali la razionalizzazione societaria e l’eliminazione di duplicazioni di strutture e costi.

Mancata ricostituzione, dopo una fusione, della riserva in sospensione d’imposta derivante dalla rivalutazione di un marchio e verifica dell’assenza di abuso del diritto.

Il quesito

Alfa chiede se l’estinzione contabile della riserva di rivalutazione iscritta da Delta, non ricostituita in seguito alla fusione per incorporazione e al disavanzo da annullamento, integri abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000. In via subordinata domanda se possa ricostituire la riserva e affrancarla con l’imposta sostitutiva prevista dalla legge n. 199/2025.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’operazione, considerata unitariamente e nei singoli atti, non determini un vantaggio fiscale indebito e non sia quindi abusiva. Sulla base dei fatti rappresentati, non risultano distribuzioni di riserve né atti dispositivi del marchio che indichino un’attribuzione indiretta ai soci; rilevano inoltre l’indipendenza delle parti dell’acquisizione e le finalità di integrazione e razionalizzazione. L’analisi degli altri elementi dell’abuso e delle richieste subordinate è assorbita. Il parere presuppone che i cedenti non esercitino, attraverso il successivo investimento del 7,2% in Beta tramite Zeta, un’influenza determinante su Alfa.

Mancata ricostituzione della riserva in sospensione d’imposta dopo una fusione

La risposta n. 198/2026 esamina se la mancata ricostituzione in Alfa S.p.A. di una riserva in sospensione d’imposta, iscritta da Delta S.p.A. in seguito alla rivalutazione di un marchio, integri abuso del diritto. La riserva è venuta meno contabilmente nel contesto di una fusione per incorporazione successiva ad acquisizioni societarie.

Fattispecie e contesto

Alfa, interamente partecipata da Beta S.p.A., ha acquisito nel 2024 il 100% di Gamma S.r.l. e, da parti dichiarate indipendenti, il 100% di Delta S.p.A. Alla data dell’acquisizione Delta deteneva l’intero capitale di Epsilon S.r.l. Nel 2025 Alfa ha incorporato Gamma, Delta ed Epsilon, con effetti giuridici dalla data indicata nell’istanza ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 3, del codice civile e dell’articolo 172, comma 9, del TUIR.

L’operazione è stata contabilizzata secondo i criteri applicabili alle fusioni “under common control”, assumendo le attività e passività delle incorporate ai valori delle rispettive situazioni contabili di chiusura. Ne sono derivati disavanzi da annullamento, allocati agli avviamenti, per un importo complessivo indicato nell’istanza come pari a circa un valore non riportato nel testo fornito. Alfa afferma che l’integrazione mirava a semplificare la struttura del gruppo, eliminando duplicazioni di strutture e costi e razionalizzando processi decisionali e risorse.

Nel 2021 Delta aveva rivalutato un marchio ai sensi dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2021, n. 126. Aveva iscritto in patrimonio netto una riserva pari ai maggiori valori rilevati, al netto dell’imposta sostitutiva versata, senza esercitare l’opzione di affrancamento prevista dal comma 3 dello stesso articolo. La riserva aveva quindi natura fiscale di riserva in sospensione d’imposta.

Quesito del contribuente

Alfa domanda se la mancata ricostituzione della riserva di Delta, non più presente nel bilancio dell’incorporante per effetto della fusione e del disavanzo da annullamento, costituisca abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

In via subordinata, soltanto nell’ipotesi di abuso, chiede se possa ricostituire la riserva, anche se cancellata dal bilancio al 31 dicembre 2025, come riserva in sospensione “moderata” ai sensi dell’articolo 172, comma 5, del TUIR, e optare per il suo affrancamento straordinario nel quadro RQ del modello Redditi 2026, per il periodo d’imposta 2025, ai sensi dell’articolo 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La disciplina indicata prevede un’imposta sostitutiva di IRES e IRAP del 10%.

Soluzione interpretativa prospettata da Alfa

Secondo Alfa, le riserve originate dalla rivalutazione prevista dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104/2020 sono tassabili soltanto in caso di distribuzione e, in base all’articolo 172, commi 5 e 6, del TUIR e alla circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, non devono essere ricostituite quando dalla fusione non emerge un avanzo. La mancata ricostituzione sarebbe dunque un effetto fisiologico del trattamento contabile e fiscale della fusione, non un mezzo per attribuire ai soci i maggiori valori rivalutati.

Alfa considera l’acquisizione e la successiva fusione parte di un progetto imprenditoriale di integrazione e razionalizzazione, sorretto da valide ragioni economiche e organizzative non marginali. A sostegno dell’indipendenza dell’acquisizione di Delta, ha inoltre precisato che alcuni ex soci di Delta hanno investito successivamente, insieme ad altri investitori, nel veicolo Zeta S.r.l., che ha acquisito una partecipazione del 7,2% in Beta. Secondo l’istante, tale investimento è distinto e successivo alla vendita e non ha influito sul prezzo. I rapporti commerciali e di consulenza con società collegate ad alcuni ex soci sarebbero autonomi e privi di diritti partecipativi o di influenza sulla determinazione del prezzo.

Normativa e prassi richiamate

L’articolo 10-bis, comma 1, della legge n. 212/2000 richiede, per qualificare un’operazione come abusiva, la compresenza di un vantaggio fiscale indebito, dell’assenza di sostanza economica e dell’essenzialità del vantaggio. Il comma 3 esclude comunque l’abuso quando l’operazione è giustificata da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali, dirette al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa.

L’Agenzia richiama l’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 27 febbraio 2025, prot. n. 7, secondo cui l’analisi deve dare priorità alla verifica del vantaggio fiscale indebito: se questo o un altro elemento costitutivo manca, non è necessario esaminare gli ulteriori requisiti.

L’articolo 172, comma 5, del TUIR stabilisce in via generale che le riserve in sospensione d’imposta delle società fuse o incorporate concorrono al reddito dell’incorporante se e nella misura in cui non siano ricostituite, prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo di fusione. La disposizione esclude le riserve tassabili soltanto in caso di distribuzione, soggette a imposizione secondo le condizioni previste dalla norma, tra cui la presenza di avanzo o di un aumento di capitale superiore al capitale complessivo delle società partecipanti, al netto delle partecipazioni già possedute.

La circolare n. 6/E del 2022, richiamando anche la circolare n. 57/E del 18 giugno 2001, qualifica come tassabili solo in caso di distribuzione le riserve derivanti dalla rivalutazione dell’articolo 110 del decreto-legge n. 104/2020. Precisa inoltre che, se dalla contabilizzazione della fusione non emerge un avanzo, l’avente causa non deve ricostituire tali riserve; resta tuttavia necessario che la mancata ricostituzione non contrasti con la finalità di presidiare il vincolo di sospensione d’imposta. Per verificare un eventuale vantaggio indebito possono rilevare anche atti dispositivi dei beni rivalutati o delle partecipazioni nella società che ha effettuato la rivalutazione.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia considera l’acquisizione delle partecipazioni e la successiva fusione come un disegno unitario: acquisire società operanti in settori complementari e integrare le relative attività in un’unica struttura societaria. In tale quadro, la fusione costituisce il completamento del processo di integrazione e risponde all’esigenza di eliminare la duplicazione di strutture organizzative e costi gestionali.

La mancata ricostituzione della riserva non risulta essere l’obiettivo dell’operazione, ma una conseguenza dell’applicazione delle regole civilistiche, contabili e fiscali della fusione e dell’emersione del disavanzo da annullamento. Sulla base dei fatti e dei documenti rappresentati, l’Agenzia non rileva distribuzioni successive alla fusione né atti dispositivi del marchio che facciano emergere un’attribuzione, anche indiretta, ai soci dei maggiori valori sottoposti al vincolo fiscale.

L’Agenzia considera inoltre rilevante che l’acquisizione di Delta sia avvenuta tra parti indipendenti e non ravvisa un’operazione circolare infragruppo volta a produrre effetti meramente nominali o privi di effettiva rilevanza economica. Non individua, sulla base dei fatti esposti, un diverso percorso negoziale capace di conseguire gli stessi effetti economici, organizzativi e giuridici con modalità significativamente più lineari o maggiormente coerenti con la ratio delle disposizioni fiscali.

Parere e conseguenze

L’Agenzia conclude che l’operazione, considerata sia unitariamente sia nei singoli atti che la compongono, non determina un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000. In assenza di tale elemento, non procede a verificare gli altri requisiti dell’abuso, compresa l’assenza di sostanza economica.

Il parere è reso assumendo acriticamente la veridicità, concretezza ed esaustività dei fatti rappresentati, senza convalidare la correttezza delle valutazioni contabili o dei valori fiscali, sui quali resta impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione. È inoltre presupposta l’effettiva indipendenza tra cedenti e acquirenti di Delta e che il successivo investimento degli ex soci, tramite Zeta, pari al 7,2% di Beta, non consenta loro di esercitare un’influenza determinante sulla gestione di Alfa; tale circostanza resta suscettibile di verifica nelle sedi competenti.

Poiché l’operazione è ritenuta non abusiva, l’esame delle richieste subordinate sulla ricostituzione della riserva e sull’affrancamento straordinario ai sensi dell’articolo 1, commi 44 e 45, della legge n. 199/2025 è assorbito e non viene deciso nel merito.

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