L.R. Campania 7/2021
Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Campania il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., per valorizzare prodotti e tradizioni locali senza interferire con DOP/IGP/STG. Definisce regole di iscrizione, logo distintivo, coordinamento tra Comuni, promozione e monitoraggio. Prevede un regolamento attuativo entro 120 giorni e oneri finanziari per il triennio 2021-2023.
Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
La legge della Regione Campania valorizza le denominazioni comunali (De.Co.) come strumento di tutela e promozione delle produzioni locali, della biodiversità, delle tradizioni e delle specificità storico-culturali del territorio. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e si coordina con la normativa europea e nazionale in materia di indicazioni geografiche e tutela dei prodotti agroalimentari.
Finalità e perimetro della disciplina
La Regione promuove la conoscenza dei Comuni che hanno istituito prodotti De.Co. tramite un Registro regionale, con modalità di comunicazione che non interferiscano con il sistema di tutela DOP, IGP e STG. Il Registro ha un ambito strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, salvo i casi in cui ricorrano i presupposti dell’articolo 30 TFUE.
La legge chiarisce inoltre che non possono essere inclusi nel Registro:
- i prodotti già tutelati da indicazioni geografiche DOP, IGP o STG;
- i prodotti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 8 del d.lgs. 173/1998.
Se un prodotto De.Co. ottiene il riconoscimento europeo, oppure viene iscritto nell’elenco del d.lgs. 173/1998, la denominazione De.Co. decade automaticamente.
Definizioni essenziali
La disciplina individua alcuni concetti chiave:
- De.Co.: denominazione comunale deliberata dal Comune con atto di Giunta e sottoscritto dal Sindaco, che attesta il legame identitario del prodotto con il territorio comunale; non è un marchio di qualità o certificazione, ma un primo livello di tutela.
- Prodotto De.Co.: può riguardare prodotti agroalimentari, gastronomici, artistici, artigianali, ricette, prodotti storici della tradizione locale, feste, fiere, sagre o tecniche tipiche di coltivazione, allevamento o pesca.
- Registro regionale De.Co.: documento nel quale sono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali.
- Regolamento di iscrizione: atto di indirizzo per i Comuni, volto a uniformare procedure e percorsi di attribuzione delle De.Co. e a disciplinare l’iscrizione al Registro regionale.
Registro regionale, logo distintivo e tenuta amministrativa
È istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., nel quale sono iscritti i Comuni, i relativi prodotti De.Co. riconosciuti, nonché aziende, forme associative, comitati e consorzi che effettuano produzioni a denominazione comunale. Nel Registro confluiscono anche le informazioni utili a individuare caratteristiche speciali del prodotto, localizzazione, estensione della zona di produzione e origine storica della produzione.
La Regione istituisce un logo distintivo del Registro, del quale conserva la titolarità d’uso. I soggetti iscritti possono esporre il logo e utilizzarlo nella propria attività pubblicitaria secondo le modalità stabilite dalla Regione.
Il Registro è tenuto dalla Giunta regionale, che, con il regolamento attuativo, deve definire:
- la struttura amministrativa regionale competente;
- sezioni e campi informativi del Registro;
- modalità di tenuta, anche elettronica;
- procedure di iscrizione e aggiornamento;
- forma grafica del logo e regole di concessione;
- modalità di diffusione informativa del Registro.
Regolamento di iscrizione e requisiti per i Comuni
La Regione deve emanare un regolamento, previo parere della competente Commissione consiliare, per fornire orientamenti ai Comuni che intendono riconoscere prodotti De.Co. sul proprio territorio. Il regolamento deve armonizzarsi con i regolamenti comunali esistenti e deve:
- definire gli adempimenti formali per l’iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro;
- stabilire i requisiti minimi per l’iscrizione;
- individuare i possibili conflitti con le Produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) e le modalità di superamento;
- proporre caratteri tecnici e dimensionali standard dei loghi dei singoli prodotti De.Co.;
- proporre modelli di disciplinari per i prodotti che intendono ottenere il riconoscimento.
Il regolamento deve anche disciplinare l’iscrizione dei prodotti De.Co. già riconosciuti e regolati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore della legge.
Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.
La Regione promuove l’istituzione di un Coordinamento regionale dei Comuni De.Co. per sostenere e coordinare gli orientamenti dei Comuni che hanno riconosciuto prodotti De.Co.
Nel regolamento attuativo devono essere definiti:
- la sede del Coordinamento;
- gli adempimenti formali per l’adesione dei Comuni;
- obiettivi e modalità di funzionamento;
- strumenti per incentivare la collaborazione tra i Comuni aderenti e la cooperazione tra Comuni e Regione.
Il Coordinamento è aperto a ogni Comune della Campania, che vi partecipa sottoscrivendo per adesione il regolamento, ferma restando l’autonomia di ciascuna amministrazione comunale.
Promozione e sostegno economico
La Regione considera i prodotti De.Co. iscritti nel Registro, insieme alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, come testimonianza del territorio campano da valorizzare nelle manifestazioni promozionali e nella comunicazione regionale.
È previsto che la Regione assicuri alle produzioni De.Co.:
- sostegno, anche economico;
- visibilità;
- azione di divulgazione, anche tramite strumenti informativi su piattaforma digitale dedicata.
Nel rispetto della normativa nazionale ed ევროპea, la Regione può promuovere anche tramite contributi economici iniziative di sostegno alle filiere che integrano e promuovono i prodotti De.Co.
Regolamento attuativo e apertura ai produttori UE
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, deve approvare il regolamento attuativo che disciplina gli aspetti previsti in materia di uso del logo, tenuta del Registro, iscrizione dei prodotti, coordinamento dei Comuni e funzionamento del sistema.
Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell’Unione europea e si basa sulla qualità oggettiva dei prodotti, nel rispetto degli articoli 34, 35 e 36 TFUE e dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione.
Monitoraggio e relazione al Consiglio
La Giunta regionale, su proposta dell’assessorato regionale all’agricoltura, deve trasmettere annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui suoi effetti. La relazione deve indicare:
- le delibere adottate per il riconoscimento delle De.Co. a livello comunale;
- la valutazione di coerenza di tali provvedimenti rispetto alla legge e al regolamento;
- gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse.
Regime finanziario
Per gli anni 2021, 2022 e 2023 gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono coperti mediante prelievo di euro 150.000 annui dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1, con contestuale incremento di pari importo della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023.
Entrata in vigore e attualità della legge
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La disciplina non è temporalmente limitata in modo espresso, ma la copertura finanziaria è riferita solo al triennio 2021-2023. Non risultano abrogazioni espresse nel testo fornito.
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