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Interpello

Risposta n. 510 del 26/07/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Interpello art.11, comma 1, lett. a) L. 27/7/2000, n.212: definizione agevolata controversia IVA - diritto di rivalsa del cedente e diritto a detrazione del cessionario della maggiore IVA

Il quesito

Se l'istante (sede secondaria italiana di una casa madre tedesca) possa esercitare la rivalsa, emettendo nota di debito con la propria partita IVA per la maggiore IVA definita ai sensi dell'art.6 D.L. 119/2018; in subordine se possa farlo la casa madre; e se la nota debito debba essere indirizzata alla partita IVA estera della cessionaria BETA (con recupero tramite rimborso ex art.38-bis2) ovvero a una partita IVA italiana previamente acquisita dalla stessa (con detrazione in dichiarazione).

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene di poter emettere la nota di debito con la partita IVA italiana della sede secondaria che ha subito l'accertamento e ha definito la lite; in subordine che possa emetterla la casa madre tedesca. Ritiene inoltre che la nota possa essere indirizzata alla partita IVA estera di BETA, che poi chiederà il rimborso ex art.38-bis2, oppure alla partita IVA italiana che BETA si procurerà per esercitare la detrazione nelle dichiarazioni.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che il soggetto legittimato ad esercitare la rivalsa è l'istante (la sede secondaria italiana) che ha ricevuto l'avviso e ha definito la controversia; la definitività si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara estinto il giudizio per cessata materia. La nota di variazione in aumento (solo IVA) deve essere emessa con la partita IVA italiana dell'istante e può essere indirizzata alla partita IVA originaria della cessionaria BETA anche se non identificata in Italia: il cessionario non residente può recuperare l'imposta via rimborso ex art.38-bis2 senza obbligo di identificazione in Italia; in alternativa BETA può identificarsi in Italia (rappresentante fiscale o identificazione diretta) e recuperare tramite detrazione o rimborso secondo le norme ordinarie. Il documento deve riportare gli estremi dell'atto di accertamento definito, va annotato nel registro IVA a memoria e l'importo recuperato non partecipa alla liquidazione periodica né figura come posta a debito in dichiarazione; i termini per detrazione/rimborso decorrono dal pagamento effettuato dal cessionario e secondo le condizioni esistenti all'epoca dell'operazione originaria.

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