LEGGE 3 giugno 2003, n. 154
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (2003) che autorizza la ratifica dell'Accordo Italia–Mozambico (Maputo, 14/12/1998) sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti. Definisce "investimento" e investitore, garantisce trattamento equo e giusto, trattamento nazionale e clausola MFN, protezione contro espropriazioni con indennizzo tempestivo ed interessi (tasso LIBOR 6 mesi), trasferimento di capitali, e opzioni di risoluzione delle controversie (ricorso a giudici locali, arbitrato UNCITRAL, ICSID). Durata: 10 anni con rinnovi quinquennali; si applica anche a investimenti effettuati dopo il 18/08/1984 e prevede salvaguardie per cinque anni dopo eventuale cessazione.
Accordo bilaterale Italia-Mozambico per la promozione e protezione degli investimenti (BIT)
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