DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 382
Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (1994) che disciplina i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per giacimenti minerari di interesse nazionale e locale. Stabilisce competenze (ingegnere capo del distretto minerario e Ministero), documentazione necessaria, pubblicazione, convocazione della conferenza di servizi per acquisire nulla osta/atti di intesa, termini procedurali (permessi: 130 giorni locale/160 nazionale; concessioni: 130/160 giorni), modalità di proroga, trasferimento, decadenza e rinuncia. Abroga disposizioni del R.D. 1443/1927 e entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione.
Procedura per permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di giacimenti minerari
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