Risoluzione n. 64 del 7/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Regione chiede se la quota di contribuzione a proprio carico (pari a 2,75 volte quella del consigliere) per un trattamento differito calcolato con il metodo contributivo concorra a formare il reddito del beneficiario. L'Agenzia delle Entrate ritiene che, a seguito della riforma che ha introdotto il metodo contributivo, il trattamento è assimilabile a pensioni/assegni equiparati e pertanto sia i contributi versati dal consigliere sia quelli a carico della Regione non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR; medesima disciplina si applica agli assessori.
Regime fiscale dei contributi finalizzati all'erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato - articolo 51 TUIR
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