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accordo

Accordo 27656 del 06/09/2022

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e partidi veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 164 Prescrizioni tecniche uniformi relative all’omologazione degli pneumatici chiodati per quanto riguarda le prestazioni sulla neve

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti27656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La nota del MIT informa dell’entrata in vigore, dal 14 ottobre 2022, della serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 164 dell’Accordo UNECE del 1958. Il regolamento introduce prescrizioni tecniche uniformi per l’omologazione degli pneumatici chiodati con riferimento alle prestazioni sulla neve. Il documento richiama inoltre il principio del riconoscimento reciproco delle omologazioni tra le Parti contraenti e rinvia alle procedure dell’Accordo del 1958 e alla disciplina nazionale sulle competenze in materia di omologazione.

Entrata in vigore del Regolamento n. 164 dell’Accordo del 1958 sugli pneumatici chiodati e il riconoscimento reciproco delle omologazioni

Regolamento n. 164 dell’Accordo UNECE del 1958 sugli pneumatici chiodati

La nota ministeriale informa sull’entrata in vigore della serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 164 dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958, relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni di accessori e parti di veicoli a motore. Il provvedimento è richiamato dal MIT-Direzione generale per la motorizzazione quale aggiornamento tecnico in materia di omologazione degli pneumatici chiodati.

Finalità e contenuto del regolamento

Il Regolamento n. 164 introduce prescrizioni tecniche uniformi per l’omologazione degli pneumatici chiodati con riferimento alle prestazioni sulla neve. Il testo ufficiale è indicato come compendiato nel documento TRANS/WP29/2022/43, disponibile sul sito UNECE nella sezione dedicata alle proposte adottate.

Entrata in vigore

Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha comunicato che, a seguito dell’adozione avvenuta nel corso della 184ª sessione del WP29, il Regolamento n. 164 entrerà in vigore il 14/10/2022. La nota non contiene ulteriori scadenze operative, ma segnala l’efficacia internazionale della disciplina da tale data.

Effetti dell’Accordo del 1958 sulle omologazioni

Il MIT ricorda i principi fondamentali dell’Accordo del 1958:

  • le omologazioni rilasciate dall’Autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti;
  • per il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni si applicano le procedure previste dall’Accordo;
  • per il marchio di omologazione occorre fare riferimento all’allegato 2 del regolamento in oggetto.

Competenze nazionali in materia di omologazione

Per le competenze relative al rilascio delle omologazioni, la nota rinvia all’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, come quadro nazionale di riferimento per l’attribuzione delle funzioni amministrative competenti.

Destinatari della comunicazione

La comunicazione è inviata ai dirigenti generali territoriali e a numerose associazioni e soggetti del settore automotive, tra cui associazioni di costruttori, importatori, componentisti, enti di rappresentanza e uffici della motorizzazione, al fine di assicurare la diffusione dell’aggiornamento regolatorio presso gli operatori interessati.

Punti principali

Oggetto e contenuto tecnico del regolamento

Il documento riguarda la serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 164 dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. Il regolamento contiene disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici chiodati con riguardo alle prestazioni sulla neve.

Entrata in vigore

Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha comunicato che, a seguito dell’adozione avvenuta nella 184ª sessione del WP29, il Regolamento n. 164 entrerà in vigore il 14 ottobre 2022. Il testo è indicato come compendiato nel documento TRANS/WP29/2022/43.

Effetti sul riconoscimento delle omologazioni

La nota ricorda che, ai sensi dell’Accordo del 1958, le omologazioni rilasciate dall’Autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti. Per rilascio, rifiuto e ritiro delle omologazioni si applicano le procedure dell’Accordo; per il marchio di omologazione si rinvia all’allegato 2 del regolamento.

Competenze nazionali e destinatari della circolare

Per quanto riguarda le competenze in materia di rilascio delle omologazioni, il MIT rinvia all’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni. La comunicazione è indirizzata ai soggetti istituzionali e agli operatori interessati del settore automotive e della motorizzazione, oltre che agli uffici territoriali della Motorizzazione civile.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleaccordi internazionaliomologazione veicoli

Testo integrale

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